√ APE – ABROGATE LE SANZIONI DI NULLITÀ

ABROGATA LA SANZIONE DELLA NULLITÀ PER GLI ATTI STIPULATI SENZA ALLEGARE  L’APE (Attestazione Prestazione Energetica)

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 300 il decreto legge 145 del 23.12.2013 con il quale vengono riscritti il comma 3 e 3 bis

dell’art. 6 del D.Lgs 192/2005.

Testo legge, commi 3 e 3 bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 :

“3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

SANATORIA:

Prevista una sanatoria per i contratti sottoscritti dal 4 agosto 2013 ad oggi in cui non era stato allegato l’APE:
“Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 (ovvero quella sopra indicata) si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purchè la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato”.

In sintesi viene abrogata la sanzione della nullità degli atti senza l’allegazione dell’APE e viene sostituita detta sanzione con una multa amministrativa:

√ DA FARE IN PRATICA :

1) Inserire nel contratto:

a) La clausola ” l’acquirente/conduttore dichiara di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in  ordine    alla attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;

b) Copia dell’APE  deve   essere   altresì  allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole unità immobiliari;

NB: poco comprensibile  la frase   tranne che nei casi di  locazione  di singole unità immobiliari che confonde ulteriormente la questione, il C.N. del Notariato presume che voglia intendersi come: (fonte osservazioni del Consiglio nazionale del Notariato) “limitazione dell’obbligo di allegazione ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari”.

IMPORTANTE:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, l’atto non è più soggetto a nullità ma  le parti sono tenute al pagamento, in  solido  e  in  parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di locazione di  singole  unità  immobiliari  e,  se  la  durata  della locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  è  ridotta  alla  metà;

NB:Trattandosi di un Decreto Legge il provvedimento è immediatamente esecutivo, dal 24.12.2013, ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni o perderà ogni efficacia.

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