Nullità nei contratti di compravendita e locazione privi di attestato energetico.

Nullità nei contratti di compravendita e locazione,(aggiornamento al 24 dicembre 2013 novità!! Cancellata la nullità … come previsto) tanto per complicare un po’, con una mossa a sorpresa il 4 giugno scorso la Camera dei Deputati con il decreto legge n 63 (entrato poi in vigore con la conversione in legge il 3 agosto 2013) ha approvato la norma che prevede la nullità nei contratti di compravendita e locazione privi di attestazione energetica.
In pratica la norma dice che in caso di mancato inserimento dell’attestato di certificazione energetica nei contratti di locazione, (per la compravendita già era previsto ) il contratto è nullo con gli effetti che potete immaginare, per proprietario ed inquilino, detta inoltre altre regole da seguire e le relative sanzioni.
Vediamo In dettaglio cosa dobbiamo fare, fase per fase :
1) GLI ANNUNCI :
gli annunci di immobili in vendita o in locazione dovranno riportare l’indice di prestazione e la classe energetica pena una sanzione amministrativa da 500 euro ad euro 3.000 per chi li commissiona.
2) TRATTATIVA:
in fase di trattativa il certificato di prestazione energetica dovrà essere reso disponibile e a richiesta esibito .
3) ALLEGARE IL CERTIFICATO:
il certificato di prestazione energetica andrà anche allegato in originale ad atti di compravendita e contratti di locazione.
NB: fate realizzare più copie in originale dal vostro tecnico in quanto potrebbero servire in caso di successive locazioni.
4) SANZIONI:
Per chi omette di inserire il certificato di prestazione energetica nelle compravendite o nelle locazioni sono previste sanzioni che vanno da 3.000 a 18.000 euro per la compravendita e tra i 300 ed i 1.800 euro per la locazione.
NB: l’Ape dura 10 anni, purché vengano mantenuti funzionali gli impianti e vengano fatte tutte le manutenzioni e certificazioni necessarie qualli ad esempio i controlli annuali all’impianto di riscaldamento.
Approfondimento sull’argomento :
Notariato.it PRIME NOTE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA ALLEGAZIONE DELL’APE A PENA DI NULLITA’
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