ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI PERUGIA
in attuazione della l. 09/12/98 n. 431, art. 2 comma 3, del d.m. 05/03/99, e del decreto 30/12/2002 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, relativo agli accordi per la stipula dei contratti agevolati
Stipulato il 26 marzo 2007
L’anno 2007, il giorno 26 marzo in Perugia tra seguenti organizzazioni:
– Rappresentanti della Proprietà edilizia
– CONFEDILIZIA APE, nella Persona del Presidente Regionale Armando Fronduti
– U.P.P.I. nella persona del presidente provinciale Giuseppe Macchione
– Rappresentanti dei Conduttori:
– FEDERCASA, nella persona del Segretario provinciale Carmine Camicia
– CONIA, nella Persona del Segretario Provinciale Ivo Fagiolari
1.) Premesso che:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo, all’art. 2, comma 3, prevede, fra l’altro, che si possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone e la durata del contratto, in appositi accordi sottoscritti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo.
in data 22 marzo 1999 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 il Decreto del 5 marzo 1999 sottoscritto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, che fissa i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
il menzionato Decreto 5 marzo 1999 prevede:
– all’art. 4, comma l, che ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cni all’articolo l del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli l, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431/9&, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi;
– all’art. 4, comma 2, che il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui s’intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denunciadell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso;
– all’art. 4, comma 3, che in sede di prima applicazione del presente decreto e fino all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 431/98, la
base. imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento
del corrispettivo annuo pattuito.
– ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell’ Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (lCI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle cop.dizioni definite dall’Accordo locale stesso.
– è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell’art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre
1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata.
– Il citato D.M. del 30/12/2002 prevede:
art. 1 criteri per la determinazione dei canoni di locazione:
– valori di mercato;
– dotazioni infrastrutturali;
– tipologie edilizie tenendo conto delle categorie e classi catastali
– per ogni area od eventuale zona gli accordi locali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone
Art. 2 criteri per la definizione dei canoni dei contratti di locazione e durata degli stessi: Art. 6 Commissioni di conciliazione
. il comune di Perugia non ha definitivamente approvato le microzone censuarie del territorio
comunale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998.
. stante la sostanziale omogeneità delle caratteristiche urbanistiche e territoriali all’interno delle zone definite nell’accordo precedentemente sottoscritto dalle stesse associazioni e depositato presso r Amministrazione Comunale in data28 settembre 2000 (protocollo n. 074595) non si ravvisano né la necessità né l’opportunità di modificame i perimetri .
2) Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente
Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3, e art.
5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di
Perugia
3) Termini di validità dell’accordo locale:
Il presente accordo è valido per la durata di anni 2 a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza è previsto l’incremento dei valori dei canoni di locazione in base
all’aggiornamento ISTAT annuale.
4) LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 L. 431/98
4.1.1. all’art. l, comma l, in conformità alle finalità indicate all’articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, che gli accordi territoriali stabiliscano fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità
immobiliare, sarà concordato, tra le parti private contrattuali, il canone per i singoli contratti;
4.1.2. all’art. l, comma 2, che, a seguito delle convocazioni avviate dai Comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma l, debbano individuare, acquisite le informazioni Concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturale (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali eccetera), tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali;
4.1.3. all’art. l, comma 3, che all’interno delle aree omogenee individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado, e che per ogni area ed eventuale zona, gli
accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri d’individuazione delle aree omogenee,
devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone;
4.1.4. all’art. l, comma 4, che nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta
– dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengano comunque conto dei seguenti elementi:
tipologia dell’alloggio; stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile; pertinenze dell’alloggio (posto auto, box., cantina eccetera); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera); dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d’aria eccetera); eventuale dotazione di mobilio;
4.1.5. all’art. l, comma 5, che per le compagnie assicurative, gli enti Previdenziali, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari eccetera, i canoni saranno definiti” all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazioni per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali
fra la proprietà, assistita – a sua richiesta dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla
stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in
ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali;
4.1.6. all’art. l, comma 6, che per gli enti previdenziali pubblici, si procederà con accordi
integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio
1996, n, 104, e che i canoni relativi a tale comparto potranno essere determinati in base alle aree omogenee e agli elementi individuati negli accordi locali integrativi conclusi tra la proprietà, assistita – a sua richiesta – dall’ organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative deIl’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali;
4.1.7. all’art. l, comma 7, che gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, e che in questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori, minimo e massimo, delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee;
4.1.8. all’art. l, comma 7, che negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro;
4.1.9. all’art. l, comma 8, che la trattativa territoriale deve definire il contratto tipo sulla base degli elementi e condizioni previsti in detto comma, di cui il modello è allegato al decreto (Allegato A);
4.1.10. all’art. l, comma 9, che nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli
impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle innative sulla sicurezza
nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
4.1.11. all’art. l, comma l, che i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli
accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali;
4.2. Individuazione delle aree urbane omogenee
4.2.1. per quanto previsto all’art. 1, comma 2, del decreto 5 marzo 1999, e dall’art. 2 DM 30/12/2002 sono state definite le seguenti quattro aree aventi caratteristiche omogenee e di seguito meglio specificate:
4.2.l.1 ZONA 1- corrisponde alla Tavola A1 del accordo precedentemente
sottoscritto e depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre 2000 con il numero di protocollo 074595;
4.2.1.2 ZONA 2 – corrisponde alle Tavole T/l-T/2-T/4-T/5 del accordo precedentemente sottoscritto e depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre 2000 con il numero di protocollo
074595
4.2.1.3. ZONA 3 – corrisponde alle Tavole 3/1-3/2 e 3/3 del accordo precedentemente sottoscritto e depositata presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre 2000 con il numero di protocollo
074595;
4.2.1.4. ZONA 4 – corrisponde alle Tavole 1/7-2/7-3/7-4/7-5/7-6/7 e 7/7 del accordo
precedentemente sottoscritto e depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre 2000 con il numero di protocollo 074595;
4.2.2. La suddetta cartografia si trova allegata come parte integrante del accordo. precedentemente sottoscritto e depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre 2000 con il numero di protocollo 074595; ad essa si fu esplicito riferimento decidendo, per praticità, di non allegarla al presente nuovo accordo. considererà l’intero edificio incluso nell’area ove trova ubicazione il civico di ingresso.
4.2.4. Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l’intero edificio incluso nell’area ove trova ubicazione il civico di ingresso.
4.3. Determinazione dei canoni di locazione
4.3.1. Nell’ambito di ogni “area urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €./mq. annuo.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di
riferimento per area urbana omogenea, è suddivisa in 2 sub-fasce per la prima, tre per la seconda la terza e la quarta, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia
4.3.2. Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea,. sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi immobile:
4.3.2.1. vano con destinazione cucina con almeno una finestra;
4.3.2.2. ascensore per unità immobiliari situate oltre il 2° piano fuori terra;
4.3.2.3. impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
4.3.2.4. riscaldamento centralizzato o autonomo;
4.3.2.5. doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi
(wc; bidet; lavabo; vasca da bagno o doccia);
4.3.2.6. interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell’abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
4.3.2.7. interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell’edificio, facciate, coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a nonna di legge;
4.3.2.8. porte blindate e/o doppi vetri;
4.3.2.9. abitazione sita in un comparto in cui siano presenti i seguenti servizi: esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
4.3.2.10. appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 22 anni
4.3.2.11. edifici conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
4.3.2.12. edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;
4.3.2.14. conferma del precedente conduttore in possesso di regolare contratto di locazione nei due anni precedenti alla nuova stipula.
4.3.3. per l’applicazione del punto 4.3.2.6 è sufficiente l’esecuzione di almeno due categorie
di opere tra quelle elencate e, almeno una per l’applicazione del punto 4.3.2.7;
4.3.4. le parti contraenti individueranno la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella relativa sub-fascia sulla base della presenza nell’immobile stesso di un numero
dei suddetti elementi caratterizzanti come di seguito indicati:
4.3.4.1. ZONA l:
4.3.4.1.1. Sub-fascia l – un numero di elementi compreso tra 0 e 3;
4.3.4.1.2. Sub-fascia 2 – un numero di elementi superiore a 3;
4.3.4.2. ZONA 2, ZONA 3 E ZONA 4:
4.3.4.2.1. Sub-fascia 1 – un numero di elementi compreso tra 0 e 2;
4.3.4.2.2. Sub-fascia 2 – un numero di elementi compreso tra 3 e 5;
4.3.4.2.3. Sub-fascia 3 – un numero di elementi superiore a 5;
4.3.4.3. Per la sola Zona 2, con esclusione dell’ area compresa nelle planimetrie P1-P2-P3 dell’accordo precedentemente sottoscritto e depositato presso l’Amministrazione Comunale in data 28 settembre
2000 con il numero di protocollo 074595, verrà applicato un punto in più per ogni sub-fascia.
4.3.5. le parti, inoltre, individueranno l’esatta collocazione dell’immobile nella relativa. Sub-fascia, e del valore minimo e massimo nella stessa indicati, concorderanno l’esatto canone di locazione tenendo conto del numero degli elementi di cui sopra;
4.3.6. in caso di assenza di servizi igienici interni all’abitazione, per l’unità immobiliare
oggetto del contratto, il canone sarà collocato comunque al minimo della fascia e con una detrazione del 10 per cento.
4.3.7. per gli immobili costruiti successivamente al 1994 si applicheranno, ai fini della determinazione del
canone, gli elementi di cui ai punti 4.3.2.6, 4.3.2.7 e 4.3.2.12. Si precisa che la data di ultimazione dei lavori
è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.
4.3.8. nell’ambito di ogni area omogenea sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i seguenti valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in Euro/mq. annuo:
VEDI TABELLA SUCCESSIVA CON DATI AGGIORNATI
4.3.8 n canone come sopra determinato, all’inizio della locazione, rimarrà invariato per
4.3.8 n canone come sopra determinato, all’inizio della locazione, rimarrà invariato per
l’intera durata della stessa, fatto salvo l’aumento Istat preVIsto al punto 4.4.1 del presente accordo.
4.3.9. Alloggio ammobiliato
Quando l’alloggio è completamente arredato, per consistenza e qualità idonee all’uso convenuto, nonché, con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), i valori delle sub-fasce
potranno aumentare fino ad un massimo del 20%
4.3.1.10 Riparazioni ordinarie e straordinarie
Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la tabella “Oneri Accessori” già allegata all’accordo
precedentemente sottoscritto e depositato presso r Amministrazione Comunale in data 28 settembre
2000 con il numero di protocollo 074595;
4.3.11 Definizione di metro quadrato Utile e superficie alloggio
E’ da considerarsi in base al calcolo di cui la L. 392/78
4.3.11.1 1.30 se l’immobile è inferiore a 46 mq.
4.3.1.11.2 1.20 se è tra 46 e 70 mq
4.3.1.11.3 1,00 se superiore a mq 70
4.4. Durata contrattuale e aumenti del canone
4.4.1. Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 100% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’lSTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
4.4.2. Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, ovvero di anni tre, il canone, calcolato secondo le modalità di cui al punto 4.3 (Determinazione dei canoni di locazione) del presente accordo potrà essere aumentato, oltre agli aumenti ISTAT eventualmente maturati, a partire dall’inizio del quarto anno del due per cento per ciascun anno successivo e, comunque, fino ad un massimo del 6 per cento. La percentuale del 2 per cento verrà calcolata annualmente sull’ultimo canone corrisposto.
4.5. Contratto tipo di cui all’ articolo 2, comma 3, legge 431/98
4.5.1. il contratto tipo, tAllet!a/o A) di. cui il modello é allegato, quale parte integrante, al presente accordo locale, è stato predisposto, in conformità all’art. l, comma 8, del
D.M. 5 marzo 1999, sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
4.5.1.1. rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
4.5.1.2. previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità
dell’ultimo canone;
4.5.1.3. facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
4.5.1.4. previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile;
4.5.1.5. l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al
100% della variazione Istat;
4.5.1.6. modalità di consegna dell’alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile; .
4.5.1.7. produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore
alle tre mensilità;
4.5.1.8. esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai :fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
4.5.1.9. previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
5. CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER GLI USI
TRANSITORI VALIDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA AI SENSI DELL’ART. 5
COMMA 1~ LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.
5.1. Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma l, legge
431198 applicando, per la determinazione del canone di locazione, i criteri e le modalità definite ai precedenti punti 4.2),4.3) e 4.4.1) del presente Accordo, in conformità al Decreto 5 marzo
1999 che, fu l’altro, prevede:
5.1.1. all’art. 2, comma I, che i contratti di locazione di natura transitoria di cui di cui
superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le
organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini;
5.1.2. all’art. 2, comma 2, che il contratto tipo definito a livello locale preveda una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma l, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
5.1.3. all’art. 2, comma 3, che l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto;
5.1.5. all’art. 2, comma 5, che negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in @/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro;
5.1.6. all’art. 2, comma 6, che la trattativa territoriale deve definire il contratto tipo sulla base degli elementi e condizioni previsti in detto comma e al modello allegato l);
5.1.7. all’art. 2, comma 7, che nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli
impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca
autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
5.1.8. all’art. 2, comma 8, che i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli
accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali;
5.2. Contratto tipo di cui all’articolo 5, comma 1, legge 431/98
5.2.1. n contratto tipo, (Allegato B) di cui il modello é allegato al presente accordo locale, è
stato predisposto, in conformità all’art. 2, comma 6, del D.M. 5 marzo 1999, sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
5.2.1.1. durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
5.2.1.2. dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l’esigenza della transitorietà;
5.2.1.3. onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi
di transitorietà posti a base dello stesso;
5.2.1.4. riconduzione del contratto all’articolo 2, comma l, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato;
5.2.1.5. previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore da documentare allegandole al contratto;
facoltà di recesso da parte ‘del conduttore per gravi motivi;
esclusione della sublocazione;
previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile;
5.2.1.9. modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
5.2.1.10. produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
5.2.1.11. esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e lO della legge 27
luglio 1978, n. 392;
5.2.1.12. previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
5.2.2. il contratto nella parte descrittiva deve contenere, ove possibile, tutti gli elementi ed i
riferimenti documentali sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza
nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca
autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).
esclusivamente utilizzando il contratto tipo locale, depositato presso il comune di Perugia.
5.3. Fattispecie delle esigenze di transitorietà del contratto:
5.3.1. Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le seguenti condizioni:
5.3.1.1.. per i proprietari:
5.3.1.1.1. quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il
secondo grado;
5.3.1.1.2. quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, soci mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
5.3.1.1.3. quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
5.3.1.1.4. quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
5.3.1.1.5. quando ricorre la condizione di separato o divorziato;
5.3.1.2. per i conduttori:
5.3.1.2.1. frequenza a corsi di studi e la di formazione di durata inferiore a sei mesi
5.3.1.2.2. necessità di cure mediche presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune;
5.3.1.2.3. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
5.3. 1.2.4. contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
5.3.1.2.5. assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o
presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente
registrato;
5.3.1.2.6. vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
5.3.1.2.7. quando ricorre la condizione di separato o divorziato;
5.3.2. il contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi
della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito neI
contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma l, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5.3.3. l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
6. CRITERI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI VALIDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA AI SENSI DELL’ART.
5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.
6.1. Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge
431/98 applicando, per la determinazione del canone di locazione, i criteri e le modalità definite ai precedenti punti 4.2),4.3) e 4.4.1) del presente Accordo, in conformità al Decreto 5 marzo 1999 che, fra
l’altro, prevede:
6.1.1. all’art. 3, comma l, che nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo
utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto);
6.1.2. all’art. 3, comma 2, che i contratti di cui al comma l hanno durata da sei mesi a tre anni e possono
essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali dicui all’articolo l;
6.1.3. all’art. 3, comma 3, che gli accordi locali di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere
conto:
6.1.3.1. della presenza del mobilio; 6.1.3.2. di particolari clausole;
6.1.3.3. delle eventuali modalità di rilascio;
6.1.4. all’art. 3, comma 4, che negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri
accessori ed altro;
6.1.5. all’art. 3, comma 5, che la trattativa territoriale deve definire il contratto tipo sulla base degli elementi e condizioni previsti in detto comma e al modello allegato sotto la lettera C);
6.1.6. all’art. 3, comma 6, che il contrario di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve
contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
6.1.7. all’art. 3, comma 7, che i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali;
6.1.8. all’art. 4, comma l, che ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’articolo l del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di accordo
6.2.2. il contratto nella parte descrittiva deve contenere, ove possibile, tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).
6.2.3. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo locale, depositato presso il comune di Perugia.
6.2.4. In tale fattispecie contrattuale, il contratto tipo locale dovrà prevedere le seguenti clausole:
6.2.4.1. In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, con
obbligazione indivisibile, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal conduttore iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che potrà esprimere il proprio eventuale diniego dandone comprovati motivi;
6.2.4.2. Indipendentemente dai gravi motivi e concesso al conduttore di recedere dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima, qualora si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi;
6.2.4.3. In caso di cessazione dell’iscrizione universitaria il contratto si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno
due mesi.
6.2.4.4. I contratti di locazione stipulati con una durata inferiore ai dodici mesi il canone definito ai sensi del presente accordo, dovrà essere diminuito almeno del 5 per cento.
Accordi integrativi
7.1. in conformità all’art. l, comma 5, del D.M. 5 marzo 1999, per le compagnie assicurative, gli enti privati;
ed, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni relativi a tale comparto saranno determinati in base alle aree omogenee ed ai criteri definiti nel presente accordo. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la propria assistita – a sua ‘richiesta dall’organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazione sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
7.2. in conformità all’art. I, comma 6, del D.M. 5 marzo 1999, per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, i canoni relativi a tale comparto saranno determinati in base alle aree
omogenee ed ai criteri definiti nel presente accordo. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la
proprietà assistita – a sua richiesta – dall’organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta e le Organizzazioni Sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
8. Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa
Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo stesso, s’impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione. Ognuna delle
parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all’Accordo locale valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di
accertamento è specificatamente prevista nei contratti tipo locali (Allegati A, B e C), allegati al presente accordo, la
seguente clausola:
“Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di conciliazione stragiudiziale fOrmata, quanto a due componenti, scelti
fra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore; quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente fùnzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi di comune accordo ritengano di nominarlo. ”
Si allegano quale parte integrante al presente accordo i seguenti documenti: 9.1. Allegato n. 1/1-17 –
Planimetrie aree omogenee;
9.2. Allegato n. 2 – Tabella Oneri Accessori;
9.3. Allegato A – Contratto locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98;
9.4. Allegato B – Contratto locale ai sensi dell’art. 5, comma l, legge 431/98;
9.5. Allegato C – Contratto locale ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 431/98;
Letto, confermato e sottoscritto:
Perugia, 26/03/2007
CONFEDILIZIA——————————– UPPI———————————————-
FEDERCASA———————————– CONIA——————————————-