CONTRATTO LOCAZIONE CEDOLARE + APE

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE

ADIBITO AD USO ABITATIVO

Ai sensi dell’art. 2 n. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

TRA

il sig di seguito denominata locatore

E

Il Sig.   di seguito denominato conduttore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il locatore concede in locazione ad uso abitativo al conduttore, che accetta, l’immobile urbano, sito in Perugia, VIA………………… appartamento al piano secondo composto di ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni, terrazzo, completamente arredato. Meglio identificato al N.C.E.U. di ……………al Foglio 000, Particella 000, Sub. 00, Cat. A/3, Classe 7, Vani 5, Rendita Catastale: € 000,00. Immobile di classe energetica: F. Indice di Prestazione Energetica: 000,00 kWh/m2. Attestato Prestazione Energetica del …… allegato.

1) DURATA: La durata della locazione è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza dal 01/12/2013 e con scadenza al 30/11/2017. Il contratto si rinnoverà ex legge, dopo detta scadenza, per un periodo di quattro anni, salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

2) DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA: Il locatore ha facoltà di dare disdetta al presente contratto di locazione, in occasione della prima scadenza sopra indicata, e con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando intenda destinare l’immobile ad uso proprio o dei propri familiari ai sensi dell’art. 3, lettera a) della legge 431/98; b) quando, senza che si sia verificata alcuna successione legale, ex art. 6 L. 392/78, nel contratto di locazione, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; c) quando il locatore, non avendo la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione, intenda vendere l’immobile locato a terzi. In tale ipotesi non è riconosciuto al conduttore un diritto di prelazione , da esercitarsi secondo le modalità previste dagli artt. 38 e 39 della legge 27.7.1978, n. 392; d) qualora il locatore intenda eseguire le opere di cui all’art. 3, lett. d) e lett. e) della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In detta ipotesi è riconosciuto al conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità previste dall’art.40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel caso in cui il locatore conceda nuovamente in locazione l’immobile al termine dei lavori; e) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune.

3) DISDETTA ALLA SECONDA SCADENZA: ciascuna delle parti ha diritto di rinunciare al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

4) RINNOVO ALLA SECONDA SCADENZA: In mancanza della comunicazione di cui al precedente punto 3, alla seconda scadenza del contratto, lo stesso si intende rinnovato di ulteriori quattro anni alle medesime condizioni se ciascuna delle parti non attiva la procedura per il rinnovo a nuove condizioni.

5) PROCEDURA DI RINNOVO: Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la disdetta del presente contratto, comunicando all’altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza di risposta della parte interpellata entro 60 giorni, a mezzo raccomandata, o in mancanza di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

6) RECESSO DEL CONDUTTORE:  Il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con preavviso di TRE mesi, che dovrà essere comunicato al locatore con lettera raccomandata.

7) CORRISPETTIVO: Il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato tra le parti in Euro 0.000,00 ( duecento/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere in numero 12 (dodici) rate uguali anticipate ciascuna di Euro 6000,00 ( …cento/00), scadenti il giorno cinque di ogni mese con le seguenti modalità: presso il domicilio del locatore o di un suo incaricato o a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente a lui intestato, IBAN: ….. Banca…….

8) AGGIORNAMENTO DEL CANONE: La parte locatrice dichiara di esercitare l’opzione per il sistema denominato “cedolare secca” ex art. 3 del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata. A tal fine il sottoscritto rinuncia per il periodo di durata dell’opzione a richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, compreso la rivalutazione ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente) anche se prevista nel contratto in essere. Il locatore ha facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca con conseguente facoltà di aggiornamento del canone. In tal caso il canone potrà essere aggiornato su richiesta del locatore comunicata al conduttore a mezzo raccomandata, nella misura della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio dell’annualità contrattuale. Nel caso parte locatrice decidesse di revocare l’applicazione di tale regime fiscale, sull’importo annuo del canone dovrà essere pagata l’imposta di registro (che sarà divisa come per legge a metà tra le parti).

9) ONERI ACCESSORI: Oltre al canone, sono interamente a carico della parte conduttrice le spese quali ad esempio, quelle relative al servizio di riscaldamento, all’energia elettrica, acqua, tassa rimozione rifiuti ecc. Per quanto riguarda gli oneri condominiali, che ammontano ad Euro 100,00 (cento/00) mensili, questi verranno versati dal conduttore al locatore contestualmente al canone e con le stesse modalità.

10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone e degli oneri accessori, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. (Importanza dell’inadempimento) e dell’art. 5 L. 392/78 (Inadempimento del conduttore).

11) STATO LOCATIVO: Il conduttore dichiara di avere visitato l’immobile locato e di riceverlo in consegna in buono stato locativo ed idoneo all’uso convenuto e si impegna a restituirlo al termine della locazione nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso, pena il risarcimento dei danni, ed ad eseguire tutte quelle opere manutentive che si renderanno necessarie per mantenere in buono stato l’unità immobiliare.

12) ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA: Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

13) MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E MODIFICHE:

a) L’immobile è locato ad esclusivo uso di abitazione del conduttore che si impegna a non mutarne la destinazione anche solo parzialmente o temporaneamente.

b) Il locatore si impegna altresì a non apportare alcuna modifica all’immobile ed agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. La violazione di tali clausole determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Gli eventuali miglioramenti o addizioni autorizzati dal locatore in forma scritta resteranno acquisite all’unità immobiliare senza che sia dovuto al conduttore alcun compenso, salvo patti contrari risultanti per iscritto.

14) SUBLOCAZIONE – COMODATO – CESSIONE CONTRATTO: Il conduttore non potrà sublocare, né cedere in comodato, totalmente né parzialmente l’immobile, né cedere a terzi il contratto senza il consenso scritto del locatore.

15) RIPARAZIONI ORDINARIE: Le riparazioni di cui all’art. 1576 cod. civ. (Mantenimento della cosa in buono stato locativo) e 1609 cod. civ. (Piccole riparazioni a carico dell’inquilino) sono a carico del conduttore, così come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti ed ai servizi. Non provvedendovi tempestivamente il conduttore potrà provvedervi il locatore ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione.

Quando l’immobile locato abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore questi è tenuto a darne avviso scritto al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

16) DEPOSITO CAUZIONALE: A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) pari a due mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica; dello stato dell’unità immobiliare, degli arredi, dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

17) ESONERO DI RESPONSABILITA’: Il conduttore esonera espressamente il locatore per ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli dal fatto doloso o colposo o da omissione di altri condomini o inquilini dello stabile, di dipendenti del locatore, compreso il portiere, di terzi in genere, e segnatamente per furti.

18) VISITE: Il locatore potrà visitare o far visitare l’immobile durante la locazione, previo avviso al conduttore, per constatarne lo stato di manutenzione o conservazione.

19) ELEZIONE DI DOMICILIO: Il conduttore elegge domicilio nell’immobile locato a tutti gli effetti del presente contratto, per qualunque contestazione, comunicazione e notifica giudiziale.

20) MODIFICHE: Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare sempre da atto scritto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla legge 9.12.1998 n. 431, alla L. 27.7.1978 n. 392 ed agli articoli 1571 e ss. del codice civile.

21) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: Tale onere sarà suddiviso a metà tra le parti contraenti.

22) AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI: La parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all’amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti

riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.

Perugia, lì

Il locatore Il conduttore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti approvano specificatamente i seguenti

articoli: 6 (Recesso del Conduttore), 8 (Aggiornamento canone), 9 (Oneri accessori),10 (Risoluzione del contratto), 13 (Mutazione destinazione e risoluzione), 14 (Sublocazione -comodato -cessione contratto), 17 (Esonero responsabilità), 19 (Elezione domicilio).

Il locatore Il conduttore

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