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Casi particolari

Vendere casa con mutuo in corso: come si fa

Vendere una casa con mutuo in corso è la norma, non un'eccezione: oltre sei case in vendita su dieci in Italia hanno ancora un'ipoteca a garanzia di un mutuo. La legge prevede procedure standardizzate per gestire l'operazione al rogito senza complicare la vita né al venditore né all'acquirente. Vediamo come funzionano davvero — estinzione contestuale, accollo, cancellazione preventiva — quali costi ci sono nel 2026, cosa dice il tuo contratto rispetto a penali e portabilità, e le trappole in cui non cadere.

Vendere casaAggiornato il 22 luglio 2026· 13 min di lettura

Se hai un mutuo in corso e ti stai chiedendo se puoi mettere in vendita la casa, la risposta è sì e non serve nemmeno la benedizione della tua banca prima di firmare la proposta con un potenziale acquirente. L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto di credito compare in visura ipotecaria e ogni acquirente informato lo sa: quello che va garantito è che al rogito l'immobile venga consegnato libero da pesi, e la prassi notarile italiana lo garantisce in modo tanto rodato da essere diventato standard di mercato. Secondo le rilevazioni Banca d'Italia e ISTAT, circa il 60-65 per cento delle abitazioni oggi in vendita in Italia risulta gravato da un mutuo residuo: se non fosse un problema risolvibile, il mercato immobiliare non funzionerebbe.

Il quadro normativo di riferimento è la Legge Bersani (L. 40/2007) — che ha abrogato le penali di estinzione anticipata per i mutui prima casa stipulati da persone fisiche dopo il 2 febbraio 2007 — e l'art. 40-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dalla stessa Bersani e più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo con Risoluzione 23/E del 19 giugno 2026 sui mutui frazionati), che disciplina la cancellazione semplificata dell'ipoteca a costo zero. Questi due pilastri fanno sì che, per la stragrande maggioranza dei venditori italiani, l'operazione non abbia costi occulti rispetto a una vendita ordinaria.

Questa guida spiega, in ordine, le tre strade tecniche possibili — estinzione contestuale al rogito, accollo del mutuo da parte dell'acquirente, cancellazione preventiva dell'ipoteca —, i tempi reali di ciascuna, i costi tipici 2026, i controlli da fare sul contratto e le sette-otto attenzioni pratiche che, in agenzia, vediamo trasformare un rogito lineare in un pasticcio all'ultimo minuto.

La regola generale: il mutuo NON blocca la vendita

L'esistenza di un mutuo — e della relativa ipoteca iscritta a favore della banca — non impedisce in alcun modo la vendita dell'immobile. Ipoteca e proprietà vivono su piani distinti: la proprietà appartiene a te, l'ipoteca è un peso reale che garantisce alla banca il credito. In fase di rogito il notaio gestisce il collegamento tra pagamento del prezzo, estinzione del mutuo e liberazione dell'immobile dalla garanzia, così che l'acquirente riceva un bene libero e la banca sia integralmente saldata.

La prassi standard italiana, applicata dal 90-95 per cento dei venditori, è l'estinzione contestuale al rogito. In sostanza: sulla base del conteggio estintivo aggiornato fornito dalla banca del venditore, il prezzo pagato dall'acquirente viene ripartito in almeno due mezzi di pagamento — uno direttamente alla banca (per la quota corrispondente al mutuo residuo) e l'altro al venditore (per la differenza). Il notaio verifica l'esatta corrispondenza, riceve dalla banca la quietanza di estinzione e attiva la procedura semplificata di cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 40-bis TUB. Nessuna delle due parti anticipa denaro; nessuna delle due parti si assume rischi verso l'altra oltre quelli di una normale compravendita.

Va sottolineato: non serve avere in tasca l'anticipo per estinguere il mutuo. È un errore comune pensare "devo prima chiudere il mutuo, poi metto in vendita". Nella pratica funziona esattamente al contrario: si vende, e con il ricavato — al rogito, non prima — si chiude il mutuo. È il motivo per cui anche chi ha ancora venti anni di piano di ammortamento davanti può tranquillamente accettare una proposta d'acquisto.

Le tre opzioni: estinzione, cancellazione preventiva, accollo

Opzione 1 — Estinzione contestuale al rogito. È di gran lunga la più comune. Al momento dell'atto pubblico l'acquirente consegna assegni circolari (o effettua bonifici) intestati per la parte necessaria alla banca del venditore e per la differenza al venditore stesso. La banca emette la quietanza di estinzione e la trasmette all'Agenzia delle Entrate-Territorio; entro trenta giorni l'ipoteca risulta cancellata sui registri immobiliari, senza spese notarili aggiuntive. Per mutui prima casa stipulati da persone fisiche dopo il 2 febbraio 2007 non si paga alcuna penale (Legge Bersani). Costo netto aggiuntivo per il venditore: zero.

Opzione 2 — Cancellazione preventiva dell'ipoteca. Il venditore estingue il mutuo prima di mettere in vendita, con liquidità propria (risparmi, un'altra vendita già chiusa, un finanziamento ponte). Al rogito l'immobile è già libero. Ha un vantaggio percepito — presentarsi con l'immobile "pulito" può ridurre in modo lieve la trattativa — ma comporta un'immobilizzazione di capitale nel periodo che precede la vendita, che in condizioni normali non è giustificata. È utile in situazioni molto specifiche: mutui con clausole di penale non abrogate dalla Bersani (mutui pre-2007, mutui non prima casa), acquirenti particolarmente diffidenti verso operazioni con ipoteca in visura, oppure vendita a controparti finanziariamente sofisticate che preferiscono chiudere in un solo passaggio.

Opzione 3 — Accollo del mutuo. L'acquirente subentra al venditore nel contratto di mutuo esistente. Ci sono due tipologie: accollo semplice (il venditore resta obbligato in solido con l'acquirente verso la banca, casistica rara) e accollo liberatorio (con espresso consenso della banca il venditore è liberato da qualsiasi obbligazione futura). Solo l'accollo liberatorio è consigliabile per il venditore, e richiede istruttoria bancaria completa sul nuovo mutuatario: reddito, occupazione, esposizioni pregresse, esattamente come per un mutuo nuovo. Il vantaggio esiste solo quando le condizioni del mutuo in essere sono nettamente migliori di quelle di mercato: un fisso al 2,0-2,3 per cento stipulato tra il 2020 e il 2022, a fronte di un mercato che oggi propone il 3,0-3,4 per cento fisso, è un piccolo tesoretto che può fare la differenza in trattativa. Va negoziato tra acquirente e banca prima della proposta o inserito come clausola sospensiva della compravendita.

Nella nostra esperienza in agenzia — a Perugia come a Spoleto — l'accollo si realizza raramente: la banca preferisce spesso proporre all'acquirente un mutuo nuovo con proprie condizioni piuttosto che accettare il subentro in un contratto vecchio a tassi bassi, e l'acquirente stesso tende a scegliere una propria banca di fiducia. Ma quando le condizioni del mutuo in essere sono davvero convenienti vale la pena metterlo sul tavolo esplicitamente durante la trattativa.

Come funziona il rogito con estinzione contestuale, passo per passo

La sequenza pratica, tipica dei rogiti che seguiamo in agenzia in Umbria, è la seguente. Ogni fase ha tempi propri che, se ignorati, causano quasi sempre rinvii della data del rogito.

  • T-45 giorni: firma del preliminare o della proposta accettata. Inserisci sempre la clausola "l'immobile sarà consegnato al rogito libero da vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e servitù non dichiarate" — è clausola standard che ogni notaio verifica prima dell'atto.
  • T-30 giorni: comunicazione alla propria banca dell'intenzione di estinguere il mutuo al rogito. Richiesta formale del conteggio estintivo aggiornato alla data programmata dell'atto. Molte banche impiegano 10-15 giorni lavorativi, alcune raggiungono i 20. Meglio muoversi presto.
  • T-15 giorni: ricezione del conteggio estintivo. Il documento indica capitale residuo, interessi maturati fino alla data del rogito, eventuali spese di chiusura pratica (50-200 €, contestabili se sproporzionate), modalità di pagamento accettate (bonifico su IBAN dedicato o assegno circolare intestato alla banca).
  • T-7 giorni: trasmissione del conteggio al notaio, che lo verifica e lo utilizza per predisporre la ripartizione dei mezzi di pagamento nell'atto. L'acquirente ha così il tempo di procurarsi gli assegni circolari nel numero corretto.
  • T-0 (giorno del rogito): l'acquirente consegna in atto i mezzi di pagamento distinti — uno alla banca del venditore per l'importo del conteggio estintivo, uno al venditore per la differenza (o più di uno, se ci sono trattenute per intermediazione, arretrati condominiali, ecc.). Il notaio verifica, legge l'atto, raccoglie firme.
  • T+1/+3 giorni: la banca del venditore, ricevuto il pagamento, emette la quietanza di estinzione e la comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Territorio ai sensi dell'art. 40-bis TUB.
  • T+30 giorni: l'ufficio dei Registri Immobiliari annota la cancellazione dell'ipoteca. Chiedendo una visura aggiornata dopo trenta-quaranta giorni, l'acquirente troverà l'immobile risultare libero. L'intera procedura è gratuita per entrambe le parti.

Costi tipici (venditore)

Penali di estinzione anticipata. Per mutui prima casa stipulati da persone fisiche dopo il 2 febbraio 2007, la L. 40/2007 (Bersani) ha eliminato ogni penale: puoi estinguere gratuitamente in qualsiasi momento. Per mutui pre-2007 o mutui non prima casa (seconda casa, ristrutturazione seconda casa, mutui a soggetti giuridici) possono ancora esserci penali contrattuali, tipicamente 0,5-2% del capitale residuo, spesso ridotte se l'estinzione avviene negli ultimi anni del piano di ammortamento. Verifica sempre nel tuo contratto la sezione "estinzione anticipata": è il documento che vale, non le indicazioni orali della filiale.

Interessi maturati fino alla data di estinzione. Sono dovuti fino al giorno effettivo del rogito e figurano nel conteggio estintivo. Non sono un costo aggiuntivo: sono i normali interessi del mutuo che avresti pagato con la rata mensile successiva.

Spese di chiusura pratica. Alcune banche applicano un forfait di 50-200 € per la lavorazione della pratica di estinzione. Sono importi contestabili se richiesti in modo sproporzionato, e nella nostra esperienza in molti casi si riescono ad annullare con una semplice comunicazione scritta al gestore, soprattutto per clienti storici.

Cancellazione dell'ipoteca. Gratuita se avviene con la procedura semplificata Bersani-art. 40-bis TUB, che è la strada standard. Costa 50-150 € solo se si opta per la cancellazione tradizionale via notaio, necessaria unicamente in casi particolari (ipoteca a garanzia di un'obbligazione diversa dal mutuo, controversie con la banca, casi patologici).

Imposta sostitutiva dello 0,25% sul mutuo. Non è mai un costo del venditore: è imposta pagata all'atto della stipula del mutuo, tanti anni fa. Menzionata qui solo per evitare confusioni ricorrenti.

Attenzioni specifiche per il venditore (checklist pratica)

Non rimandare il conteggio estintivo. Richiedilo alla banca almeno 20-30 giorni prima del rogito, per iscritto (via PEC o modulistica in filiale conservando copia). Anche se molte filiali emettono il documento in una settimana, non è raro incontrare tempi bancari di 15-20 giorni, e senza il conteggio esatto il notaio non può quantificare correttamente i mezzi di pagamento — il rogito si rinvia.

Verifica prezzo di vendita rispetto al capitale residuo. Se il mutuo residuo è 180.000 € e vendi a 150.000 € (immobile che ha perso valore, o mutuo che copriva anche interventi extra come box o ristrutturazione), non puoi vendere senza integrare la differenza con liquidità propria: la banca deve essere saldata al 100%. È una situazione più frequente di quanto si pensi in alcune zone di periferia perugina dove i valori del 2007-2012 non sono ancora stati recuperati. In questi casi la strada è o rinegoziare con l'acquirente al rialzo — spesso non praticabile — o rinunciare temporaneamente all'operazione, o integrare con propria liquidità. Valuta l'operazione con un consulente prima di firmare la proposta.

Se acquisti nuova prima casa entro 12 mesi dalla vendita, puoi usare il ricavato senza perdere l'agevolazione fiscale prima casa. Il TUR ammette il riacquisto entro l'anno dalla vendita mantenendo l'agevolazione originaria; se la sequenza è vendita → acquisto (e non viceversa) hai anche un credito d'imposta pari all'imposta di registro versata sul primo acquisto, utilizzabile in compensazione sulla nuova (art. 7 L. 448/1998). Coordinare vendita e acquisto contestuali è la strada meno rischiosa; se non è possibile, programma con cura le scadenze per non uscire dalla finestra dei 12 mesi.

Attenzione ai debiti condominiali. All'acquirente subentra la responsabilità solidale per i contributi condominiali dell'anno del rogito e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). Se hai arretrati, l'acquirente li scoprirà chiedendo la dichiarazione dell'amministratore e potrà pretendere che vengano trattenuti dal prezzo. Meglio saldare o quantificare in anticipo.

Coordina con il commercialista se hai avuto detrazioni fiscali attive (bonus ristrutturazione 50%, ecobonus, superbonus). La vendita non ne comporta la perdita: le residue quote decennali passano all'acquirente automaticamente, salvo diversa pattuizione nel rogito. Se vuoi mantenerle per te, la clausola va inserita espressamente e comunicata all'Agenzia delle Entrate.

E se ho un mutuo con portabilità o surroga già iniziata?

La portabilità (surroga ex art. 120-quater TUB) è un tema separato dalla vendita: consiste nel trasferire il mutuo esistente da una banca a un'altra a condizioni migliori, mantenendo la stessa ipoteca. Se stai vendendo, la surroga non ha senso — estingui il mutuo, non lo sposti — e ogni pratica di surroga in corso va bloccata prima del rogito, per evitare sovrapposizioni tra due banche coinvolte contemporaneamente. La surroga si valuta invece quando non stai vendendo e vuoi ridurre la rata.

Se invece è l'acquirente che utilizza la portabilità per finanziare l'acquisto della tua casa (subentrando in un mutuo agevolato che aveva altrove), questo non modifica il tuo iter di estinzione: la sua nuova banca eroga a lui il finanziamento, con cui paga il prezzo, e con cui in parallelo estingui il tuo mutuo alla tua banca. Le due operazioni sono simultanee ma indipendenti tra loro.

Due casi reali in Umbria (2026)

Due esperienze recenti che mostrano come la gestione operativa del mutuo residuo cambi in base al capitale da estinguere e al tipo di acquirente.

  • Ponte San Giovanni (Perugia) — Trilocale venduto 178.000 € con residuo mutuo 62.400 € (tasso variabile acceso nel 2019). Acquirente con nuovo mutuo BPER: rogito unico con estinzione contestuale, la banca del venditore ha rilasciato l'atto di assenso alla cancellazione in 9 giorni. Penale di estinzione: 0 € (mutuo prima casa post-2007, ex L. 40/2007). Il notaio ha coordinato bonifici incrociati; il venditore ha incassato 115.600 € netti sul conto.
  • Beroide (Spoleto) — Villetta venduta 235.000 € con residuo 148.000 € (mutuo del 2021 su seconda casa). Acquirente in contanti: l'atto di quietanza è stato firmato in banca il giorno prima del rogito, la cancellazione ipotecaria è partita via telematica (art. 40-bis TUB) senza formalità aggiuntive. Attenzione: essendo mutuo su seconda casa la banca ha applicato penale dello 0,20% (296 €), regolarmente scomputata dal ricavo.

Fonti ufficiali

Fonti primarie e istituzionali consultate per redigere questa guida.

  1. Normattiva Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) (consultata il 19 lug 2026)
  2. Normattiva L. 2 aprile 2007, n. 40 (Legge Bersani) — abrogazione penali estinzione mutui prima casa (consultata il 19 lug 2026)
  3. Agenzia delle Entrate Cancellazione semplificata d'ipoteca — art. 40-bis TUB (consultata il 19 lug 2026)
  4. Agenzia delle Entrate Risoluzione 23/E del 19 giugno 2026 — cancellazione semplificata per mutui frazionati (consultata il 19 lug 2026)

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Domande frequenti

Devo aspettare di estinguere il mutuo prima di mettere in vendita?

No. Puoi mettere in vendita subito. L'estinzione avviene al rogito, contestualmente al pagamento del prezzo dall'acquirente. Il potenziale acquirente saprà dell'ipoteca in visura ma è perfettamente informato che verrà cancellata contestualmente — è prassi standard e non lo scoraggia in alcun modo.

L'acquirente può rifiutarsi di comprare per l'ipoteca?

No, purché sia previsto e garantito che al rogito l'immobile sarà libero dall'ipoteca. Nella proposta d'acquisto e nel preliminare va scritto chiaramente che il venditore consegnerà l'immobile libero da vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. È clausola standard che ogni notaio verifica.

Se ho un mutuo al 2% conviene farlo accollare dall'acquirente?

Potenzialmente sì, se le condizioni del tuo mutuo sono molto migliori di quelle attuali di mercato (fisso 2% quando oggi si trova 3,2%). L'accollo è però soggetto a: consenso della banca (istruttoria sul nuovo mutuatario), possibile rinegoziazione delle condizioni al momento del subentro, capacità di credito dell'acquirente. Non è automatico. In molti casi l'acquirente preferisce comunque il proprio mutuo nuovo (rapporto con propria banca, personalizzazione durata). Valuta ogni caso concreto.

Quanto tempo serve per cancellare l'ipoteca dopo il rogito?

Con la procedura semplificata dell'art. 40-bis TUB (mutuo estinto contestualmente al rogito): entro 30 giorni dalla comunicazione della banca all'Agenzia delle Entrate-Territorio. L'ufficio annota la cancellazione, il notaio segue la pratica per conto dei clienti. In una visura ipotecaria richiesta dopo trenta-quaranta giorni l'ipoteca risulterà cancellata. L'acquirente non deve compiere alcun adempimento: la procedura è a carico della banca del venditore e completamente gratuita per entrambe le parti.

Devo dichiarare qualcosa alla mia banca prima di vendere?

Non hai un obbligo di preavviso, ma è cortesia informare la banca in tempi ragionevoli (30-45 giorni prima del rogito) affinché possa emettere il conteggio estintivo in tempo. Alcune banche gradiscono comunicazione scritta, altre bastano una richiesta telefonica al gestore o via home banking. Non dare per scontato che il documento sia pronto in 3 giorni: a volte servono 10-15 giorni per l'emissione.

Cosa succede se il prezzo di vendita è inferiore al mutuo residuo?

La banca deve essere saldata al 100 per cento, per legge. Se vendi a 150.000 € un immobile con mutuo residuo di 180.000 €, la differenza (30.000 €) va integrata con tua liquidità al rogito. È una situazione — chiamata gergalmente "mutuo sott'acqua" — che si vede soprattutto per immobili acquistati nel picco di prezzo 2007-2012 con mutui al 100% del valore e poi svalutati. Non è un impasse irrisolvibile ma va gestita in anticipo con un piano finanziario: valuta con un consulente se sia più conveniente rinviare la vendita, integrare con risparmi, o negoziare con la banca una diversa soluzione.

Pago l'IMU sull'immobile che sto vendendo se ho ancora il mutuo?

Sì, se l'immobile non è prima casa. L'imposta municipale è a carico del proprietario indipendentemente dall'esistenza di un mutuo. Per la prima casa non di lusso (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) l'IMU non si paga per residente. Al rogito l'IMU dell'anno in corso si ripartisce pro quota temporale tra venditore e acquirente (fino al giorno del rogito il venditore, dal giorno successivo l'acquirente), come da prassi codificata in ogni proposta d'acquisto.

Posso vendere se il mutuo è cointestato con un ex coniuge?

Sì, ma serve il consenso del cointestatario del mutuo per l'estinzione (che va estinto integralmente al rogito) e naturalmente per la vendita dell'immobile, se comproprietario. In casi di separazione conflittuale può essere necessaria una sentenza o un accordo di separazione consensuale che regoli l'attribuzione dell'immobile e la ripartizione del ricavato. È una casistica che consigliamo di risolvere prima di mettere in vendita — con l'assistenza di un avvocato civilista di famiglia — per non trovarsi con proposte accettate e impossibilità di rogitare.