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Estinzione mutuo

Estinzione anticipata del mutuo nel 2026: quando conviene davvero

Estinguere in anticipo il mutuo — in tutto o in parte — è un diritto del mutuatario e nel 2026, per la prima casa, non prevede alcuna penale. Ma non è sempre la scelta più razionale: dipende dal TAN, dalla detrazione IRPEF residua e dal rendimento delle alternative. Vediamo la regola pratica, i costi, la procedura di cancellazione dell'ipoteca e un esempio numerico su Perugia.

Mutui e creditoAggiornato il 20 luglio 2026· 13 min di lettura

L'estinzione anticipata del mutuo — totale o parziale — è la facoltà, riconosciuta al mutuatario dall'art. 40 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) e, per le operazioni con consumatori, dagli artt. 120-ter e 120-quater TUB introdotti dal D.Lgs. 141/2010 e ss.mm., di restituire in anticipo il capitale residuo. Per la prima casa (persona fisica, immobili ad uso abitativo o svolgimento di propria attività economica) l'art. 7 D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007 ha vietato ogni penale sui contratti stipulati o rinegoziati dopo il 2 febbraio 2007: l'unica somma dovuta è il capitale residuo più gli interessi maturati fino alla data di estinzione.

Nel 2026 la questione «conviene estinguere?» torna d'attualità per due motivi. Il primo: molte famiglie che hanno accumulato liquidità post-pandemia si trovano con TFR liquidati, eredità o disinvestimenti da valutare. Il secondo: dopo il ciclo di tagli BCE concluso a giugno 2025 (DFR al 2,00%), il rendimento dei BTP decennali oscilla nel 2026 tra il 3,3% e il 3,6% lordo — soglia che rende meno automatica la convenienza dell'estinzione rispetto al mantenimento del mutuo con investimento parallelo.

In questa guida trovi la disciplina aggiornata (chi paga cosa, prima casa vs altri immobili, mutui pre-2007), la differenza operativa tra estinzione totale e parziale con le due varianti di rimodulazione, il calcolo di break-even onesto rispetto all'alternativa di investire la stessa somma, la procedura di cancellazione automatica dell'ipoteca ex art. 40-bis TUB (gratuita, senza notaio, con tempistica di 30 giorni), un esempio numerico su un mutuo a Perugia e gli errori più frequenti che riducono il vantaggio reale (perdita della detrazione, mancata attualizzazione, effetti sul patrimonio finanziario).

Quadro normativo: quando la penale è vietata e quando no

La disciplina delle penali è divisa in due binari a seconda della data di stipula e della natura del mutuo. Prima di firmare il conteggio estintivo verifica in quale fascia rientri il tuo contratto: fa la differenza tra pagare 0 e pagare 2-3.000 € su un residuo di 100.000 €.

  • Mutui prima casa stipulati o rinegoziati dopo il 2 febbraio 2007: penale vietata dall'art. 7 D.L. 7/2007. Vale per persona fisica, immobili ad uso abitativo (categorie catastali del gruppo A esclusa A/10) o per svolgimento della propria attività economica/professionale. Nessuna soglia minima o massima: sono vietate anche penali «di uscita», «commissioni di chiusura», «rimborsi spese» sotto altro nome
  • Mutui prima casa stipulati prima del 2 febbraio 2007: si applica l'accordo ABI-Associazioni consumatori del 2 maggio 2007 che ha ridotto i tetti massimi in fasce (0,50%-1,90% a seconda del tempo residuo e del tipo di tasso). Il testo dell'accordo è vincolante per le banche aderenti (quasi tutto il sistema) e prevale sulla clausola contrattuale meno favorevole
  • Mutui su seconda casa o immobili non abitativi (uffici A/10, negozi, capannoni): penale ammessa nella misura contrattualmente pattuita, tipicamente 1-3% del capitale estinto anticipatamente. La misura va indicata nel documento di sintesi consegnato in fase precontrattuale (Banca d'Italia, Provv. 29 luglio 2009 e ss.mm.)
  • Mutui a imprese e persone giuridiche: penale libera, di norma 1-4% con clausole di step-down (decrescenti nel tempo). Nessun tetto normativo, ma sindacabilità in sede giudiziaria per abusività
  • Estinzione parziale: le stesse regole si applicano proporzionalmente alla quota estinta. Per la prima casa post-2007 nessuna penale nemmeno sull'estinzione parziale

Estinzione totale o parziale: due strumenti, obiettivi diversi

La scelta tra estinzione totale e parziale dipende dall'obiettivo. Non è una questione tecnica ma strategica: chiudere il debito e cancellare l'ipoteca è cosa diversa dal ridurre l'esposizione mantenendo il finanziamento.

  • Estinzione totale — si restituisce l'intero capitale residuo più gli interessi maturati fino alla data di estinzione. Il mutuo si chiude, l'ipoteca va cancellata (procedura Bersani art. 40-bis TUB, vedi sezione dedicata). Adatta se: hai liquidità pari al residuo, il TAN del mutuo è nettamente superiore al rendimento netto delle alternative, non prevedi di aver bisogno di quella liquidità nei prossimi 24-36 mesi
  • Estinzione parziale con riduzione rata — versi una somma (di norma multiplo di 1.000 € o del 5% del residuo, dipende dal contratto) e la banca ricalcola il piano di ammortamento mantenendo la durata originaria ma riducendo la rata. Utile se vuoi alleggerire l'impegno mensile mantenendo un cuscinetto di liquidità disponibile
  • Estinzione parziale con riduzione durata — stessa somma, ma la banca mantiene la rata invariata e accorcia la durata residua. È l'opzione che massimizza il risparmio di interessi complessivi. La scelta va comunicata alla banca contestualmente al versamento, di norma non modificabile dopo
  • Cadenza: l'estinzione parziale può essere ripetuta più volte nell'anno. Alcuni contratti prevedono importi minimi (es. 3.000-5.000 € per operazione) e finestre trimestrali; le clausole più restrittive sono contestabili in ABF se non rendono economicamente sostenibile l'esercizio del diritto

Il break-even: quando estinguere è davvero conveniente

La domanda giusta non è «quanto risparmio di interessi se estinguo?» ma «quanto rende la stessa liquidità se non estinguo?». Il calcolo corretto confronta il costo netto del mutuo con il rendimento netto di un'alternativa a rischio equivalente. Molte simulazioni bancarie mostrano solo la prima metà dell'equazione.

Il costo netto del mutuo si ottiene sottraendo dal TAN il beneficio della detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi (art. 15 c. 1 lett. b TUIR), entro il limite di 4.000 € annui di interessi detraibili per la prima casa. Esempio: TAN 4,20%; se sei nella soglia di detraibilità piena, il costo netto scende in area 3,40-3,45%. Se invece i tuoi interessi annui sono già sotto i 4.000 €, la detrazione è piena; se sopra, la parte eccedente resta al TAN pieno.

Il rendimento netto dell'alternativa dipende dallo strumento. Nel 2026 le opzioni a basso rischio più comuni: BTP decennali al 3,3-3,6% lordo, tassati al 12,5% (rendimento netto 2,9-3,15%); conti deposito vincolati 24-36 mesi al 2,8-3,3% lordo, tassati al 26% (netto 2,1-2,45%); fondi monetari in area 2,0-2,3% netto. Per un confronto corretto scegli lo strumento con rischio e liquidabilità comparabili a un mutuo: se stai riducendo debito, l'alternativa non può essere l'azionario.

Regola pratica 2026: se il costo netto del mutuo è superiore al rendimento netto del BTP decennale di almeno 0,7-1,0 punti, estinguere conviene. Sotto questa soglia il vantaggio economico è marginale e va valutato l'aspetto psicologico (assenza di debito) contro la flessibilità (liquidità disponibile in caso di imprevisti). Attenzione: se pensi di poter fare invece una surroga al 2,90%, quasi sempre la surroga batte l'estinzione perché non richiede di impegnare liquidità.

La procedura passo per passo (2026)

L'estinzione anticipata è più semplice della surroga: non serve notaio (salvo casi particolari), non c'è perizia, non c'è nuova banca. I passaggi ordinari per un mutuo prima casa post-2007 si concludono in 10-15 giorni lavorativi.

  • Giorno 1 — Richiesta del conteggio estintivo alla banca: si invia PEC o si compila il modulo online indicando la data di estinzione desiderata (di norma coincidente con la scadenza rata per evitare rateo interessi). La banca deve rispondere entro 10 giorni ex art. 120-ter TUB
  • Giorni 2-10 — Ricezione del conteggio: il documento indica capitale residuo, interessi maturati fino alla data, eventuali spese di chiusura (per prima casa post-2007: zero). Verifica che non compaiano voci «penale», «commissione di chiusura», «indennizzo»: se ci sono, contesta per iscritto
  • Giorno estintivo — Bonifico dell'importo indicato sul conto di addebito rata (o su IBAN comunicato dalla banca). Da quella data il mutuo è estinto e non maturano più interessi
  • Entro 30 giorni — Cancellazione automatica dell'ipoteca ex art. 40-bis TUB (introdotto dalla L. 40/2007 art. 13-bis): la banca invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale del Territorio la comunicazione di estinzione. Nessun costo, nessun notaio, nessuna richiesta del cliente. In 30 giorni l'ipoteca è cancellata d'ufficio dalla Conservatoria
  • Verifica finale — dopo 45-60 giorni: richiedi una visura ipocatastale aggiornata (costo 5-10 € online) per confermare l'avvenuta cancellazione. In caso di ritardo puoi diffidare la banca e, in seconda battuta, segnalare all'ABF

Cancellazione dell'ipoteca: la procedura semplificata Bersani

Prima del 2007 la cancellazione dell'ipoteca dopo l'estinzione richiedeva atto notarile di quietanza e cancellazione, con costi tra 800 e 1.500 €. L'art. 40-bis TUB ha eliminato l'obbligo di intervento notarile per i mutui destinati a persone fisiche: la banca è tenuta, entro 30 giorni dall'estinzione, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica di cancellazione. L'operazione è gratuita per il cliente.

Il notaio serve ancora nei casi di cancellazione consensuale (ad esempio quando il mutuo non è a persona fisica, o quando ci sono co-obbligati che vogliono una cancellazione contestuale in atto). In questi casi il costo notarile oscilla tra 500 e 1.200 € più imposte fisse ipotecarie (35 € circa). Per la stragrande maggioranza dei mutui prima casa di privati, però, la procedura Bersani è sufficiente e non richiede alcun adempimento del cliente oltre alla verifica finale in Conservatoria.

Estinzione, surroga, rinegoziazione: come scegliere

Le tre operazioni si escludono a vicenda ma rispondono a situazioni diverse. Prima di decidere, fai una mappa dei numeri: TAN attuale, residuo, durata residua, liquidità disponibile, rendimento netto della migliore alternativa a basso rischio.

  • Estinzione totale conviene se: hai liquidità pari al residuo, il costo netto del mutuo supera il rendimento netto dell'alternativa di almeno 0,7-1,0 punti, non prevedi bisogni di liquidità nei prossimi 24-36 mesi, cerchi la libertà psicologica del debito zero
  • Estinzione parziale conviene se: hai liquidità inferiore al residuo ma significativa (almeno il 20-30% del capitale), vuoi ridurre esposizione senza rinunciare a un cuscinetto, il mutuo è a tasso variabile e vuoi limitare l'impatto di futuri rialzi
  • Surroga conviene se: non hai o non vuoi impegnare liquidità, esiste un'offerta con almeno 0,5 punti di sconto sul TAN e 40-50 € netti di risparmio mensile, il residuo è sopra 50.000 €
  • Rinegoziazione con la banca attuale conviene come mossa preliminare: chiedila sempre prima di attivare surroga o estinzione, usando un preventivo di surroga scritto come leva. Costi zero, tempi rapidi (30 giorni), possibile riduzione di 0,2-0,5 punti sullo spread
  • Combinazione estinzione parziale + surroga: strategia poco pubblicizzata ma efficace. Prima riduci il residuo con un'estinzione parziale (portandolo, ad esempio, sotto 100.000 €), poi surroghi il residuo migliorato. Utile se hai liquidità intermedia e vuoi sia ridurre esposizione sia migliorare il tasso

Esempio numerico: mutuo da 120.000 € residui a Perugia

Situazione ricorrente nel nostro osservatorio 2026: coppia perugina, 48 e 45 anni, mutuo prima casa acceso a marzo 2019 su appartamento in San Sisto, valore acquisto 175.000 €, mutuo iniziale 150.000 € a TAN fisso 2,10% per 25 anni. Rata mensile 641 €. Residuo a luglio 2026: 120.400 €, durata residua 18 anni. A giugno ricevono un'eredità di 60.000 € e valutano l'estinzione parziale.

  • Situazione attuale: rata 641 €/mese × 216 rate residue = 138.456 € totali; interessi residui 18.056 €
  • Ipotesi A — Estinzione parziale 50.000 € con riduzione durata: nuovo residuo 70.400 €, rata invariata 641 €, durata scesa a ~10 anni. Interessi risparmiati: ~9.400 € su tutto il piano. Costo per la coppia: zero (prima casa post-2007). Restano 10.000 € di riserva
  • Ipotesi B — Estinzione parziale 50.000 € con riduzione rata: nuovo residuo 70.400 €, durata invariata 18 anni, nuova rata ~375 €/mese. Sollievo mensile 266 €, interessi risparmiati ~4.200 €. Meno vantaggioso in termini assoluti ma libera cash flow
  • Ipotesi C — Non estinguere, investire 50.000 € in BTP decennale al 3,45% lordo (2,55% netto): rendimento cumulato a 10 anni ~14.400 € (interesse semplice). Costo netto del mutuo ipotesi coppia: TAN 2,10% × (1 − 0,19) ≈ 1,70% (detrazione piena perché interessi annui < 4.000 €). Il BTP netto (2,55%) supera il costo netto del mutuo (1,70%) di 0,85 punti: investire batte estinguere di ~4.500 € su 10 anni
  • Verdetto per questa coppia: mantenere il mutuo e investire, salvo esigenza di semplificazione o avversione al debito. Se invece il TAN fosse stato 4,20% (costo netto ~3,40%), l'estinzione avrebbe battuto l'investimento di ~4-5.000 € su 10 anni

Errori tipici e trappole da evitare

I cinque errori che vediamo più spesso quando un cliente estingue il mutuo per euforia o pressione familiare senza aver fatto i conti giusti. Sono tutti evitabili con 30 minuti di verifica preventiva.

  • Ignorare il beneficio fiscale residuo: se stai detraendo il 19% degli interessi passivi, il costo reale del mutuo è più basso del TAN. Prima di decidere calcola sempre il TAN netto post-detrazione, altrimenti sovrastimi la convenienza dell'estinzione
  • Estinguere svuotando il conto: l'estinzione totale che ti lascia con zero liquidità è quasi sempre un errore. Un imprevisto (spesa medica, perdita del lavoro, riparazione grossa) ti costringe a un prestito personale al 7-10% TAN, molto più caro del mutuo che hai appena chiuso. Regola: mantieni almeno 6-9 mensilità di spese in liquidità disponibile dopo l'estinzione
  • Confondere estinzione e surroga: se il tuo TAN è alto (>3,5%) ma non hai liquidità pari al residuo, la surroga a TAN 2,90% è quasi sempre più vantaggiosa dell'estinzione parziale. Fai fare entrambi i preventivi prima di decidere
  • Firmare il conteggio senza verificare le voci: sui mutui prima casa post-2007 non deve esserci alcuna penale. Se compare una voce «commissione di chiusura», «indennizzo», «spese di estinzione» superiore a 20-30 € di rimborso amministrativo, contesta per iscritto e chiedi rettifica. In seconda battuta ABF
  • Non verificare la cancellazione dell'ipoteca: la banca è tenuta a comunicare entro 30 giorni ma non sempre lo fa nei tempi. Una visura ipocatastale dopo 60 giorni costa 5-10 € e ti evita di scoprire tra 5 anni, quando venderai casa, che l'ipoteca è ancora iscritta e va cancellata d'urgenza

Altri due casi reali in Umbria

Due esempi chiusi in agenzia nell'ultimo semestre chiariscono quando l'estinzione batte l'investimento e quando invece è un'operazione emotiva più che razionale.

  • Estinzione totale a Ferro di Cavallo (Perugia), TAN 4,05% fisso — residuo 78.500 € su mutuo prima casa acceso nel 2023, durata residua 22 anni, rata 452 €. Cliente riceve TFR di 90.000 €. TAN netto post-detrazione 19% ex art. 15 c. 1 lett. b TUIR: circa 3,28% (interessi annui ancora sopra i 4.000 € nei primi anni, poi in progressiva riduzione — abbiamo calcolato la media ponderata sul residuo). Alternativa BTP decennale al 3,45% lordo → 3,02% netto. Il costo netto del mutuo (3,28%) supera il rendimento netto del BTP (3,02%) di 0,26 punti: sotto la soglia dei 0,7 punti che nel 2026 giustifica l'estinzione secca. La coppia ha comunque scelto l'estinzione totale privilegiando la libertà del debito zero, mantenendo 11.500 € di riserva. Cancellazione ipoteca ex art. 40-bis TUB completata in 22 giorni senza costi. Analisi finanziaria pura: preferibile investire, differenziale marginale ~200 €/anno; analisi qualitativa: legittima la scelta psicologica.
  • Estinzione parziale con riduzione durata su casale a Beroide di Spoleto, TAN 4,80% fisso — residuo 145.000 € su mutuo del 2022, durata residua 24 anni, rata 848 €. Vendita di un terreno agricolo genera liquidità netta di 60.000 €. TAN netto post-detrazione ~3,89% (interessi annui 6.900 €, detrazione piena fino a 4.000 € = beneficio effettivo 15,4% del TAN nominale). Ipotesi confronto con conto deposito 36 mesi al 3,10% lordo → 2,29% netto: costo netto del mutuo supera il rendimento netto dell'alternativa di 1,6 punti, ben oltre soglia. Estinzione parziale 55.000 € con riduzione durata: nuovo residuo 90.000 €, rata invariata 848 €, durata scesa a ~12 anni (da 24). Interessi risparmiati calcolati sul piano: ~18.400 €. Zero penali (mutuo prima casa post-2007). Riserva mantenuta: 5.000 €. Verdetto: operazione centrata, con margine finanziario netto oltre 15.000 € rispetto all'alternativa.

Fonti ufficiali

Fonti primarie e istituzionali consultate per redigere questa guida.

  1. Normattiva — D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) Art. 40 — Estinzione anticipata; art. 40-bis — Cancellazione semplificata ipoteca; artt. 120-ter e 120-quater — Estinzione anticipata mutui a consumatori (consultata il 19 lug 2026)
  2. Normattiva — D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 conv. L. 2 aprile 2007 n. 40 Art. 7 — Divieto di penali di estinzione anticipata per mutui prima casa (Bersani-bis) (consultata il 19 lug 2026)
  3. ABI — Associazione Bancaria Italiana Accordo ABI-Associazioni consumatori del 2 maggio 2007 — Tetti massimi penali per mutui prima casa pre-2007 (consultata il 19 lug 2026)
  4. Agenzia delle Entrate Art. 15 c. 1 lett. b TUIR — Detrazione 19% interessi passivi mutuo prima casa (limite 4.000 € annui) (consultata il 19 lug 2026)
  5. Banca d'Italia Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari — Sezione estinzione anticipata (consultata il 19 lug 2026)
  6. Banca Centrale Europea Decisioni di politica monetaria — DFR al 2,00% dal 5 giugno 2025; proiezioni macro giugno 2026 (consultata il 19 lug 2026)

Domande frequenti

L'estinzione anticipata del mutuo prima casa ha una penale?

No, per i contratti stipulati o rinegoziati dopo il 2 febbraio 2007. L'art. 7 D.L. 7/2007 conv. L. 40/2007 vieta espressamente ogni penale, commissione o indennizzo sull'estinzione anticipata (totale o parziale) dei mutui prima casa a persona fisica per immobili ad uso abitativo o per svolgimento della propria attività economica. Per mutui pre-2007 si applicano i tetti dell'accordo ABI 2 maggio 2007 (0,50%-1,90% a seconda del tempo residuo e del tipo di tasso).

Quanto costa la cancellazione dell'ipoteca dopo l'estinzione?

Zero, per la procedura semplificata Bersani ex art. 40-bis TUB. La banca è tenuta a trasmettere entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate — Ufficio del Territorio la comunicazione telematica di cancellazione. Nessun costo, nessun notaio, nessun adempimento del cliente. Il notaio serve solo per cancellazione consensuale (mutui a persone giuridiche, co-obbligati che chiedono cancellazione contestuale): costo 500-1.200 € più imposte fisse.

Meglio estinguere il mutuo o investire la stessa somma?

Dipende dal confronto tra costo netto del mutuo (TAN meno beneficio detrazione 19% IRPEF entro 4.000 € interessi/anno) e rendimento netto dell'alternativa a rischio equivalente. Regola 2026: se il costo netto supera il rendimento netto del BTP decennale (2,9-3,15%) di almeno 0,7-1,0 punti, estinguere conviene. Sotto questa soglia il vantaggio è marginale: valuta liquidità disponibile e avversione al debito.

Posso estinguere parzialmente il mutuo più volte all'anno?

Sì, salvo diversa previsione contrattuale. Molti contratti fissano un importo minimo per operazione (di norma 3.000-5.000 €) o finestre di esercizio (trimestrali, semestrali). Clausole molto restrittive che rendono economicamente inutilizzabile il diritto sono contestabili in ABF. Per la prima casa post-2007 nessuna penale su nessuna delle operazioni.

L'estinzione parziale riduce la rata o la durata?

Puoi scegliere tu al momento del versamento, tra due opzioni: (A) riduzione della durata mantenendo la rata invariata — massimizza il risparmio di interessi; (B) riduzione della rata mantenendo la durata invariata — libera cash flow mensile. La scelta va comunicata alla banca contestualmente al versamento e di norma non è modificabile dopo. L'opzione di default varia da banca a banca: chiedi conferma per iscritto.

Se estinguo il mutuo perdo la detrazione IRPEF già maturata?

No. Gli interessi passivi pagati fino alla data di estinzione restano detraibili al 19% (art. 15 c. 1 lett. b TUIR) nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. Perdi solo la detrazione futura, perché non maturi più interessi. Se estingui parzialmente continui a detrarre gli interessi che continuerai a pagare sul residuo, sempre entro il tetto di 4.000 € annui di interessi detraibili.

Devo chiedere il permesso alla banca per estinguere in anticipo?

No, è un diritto potestativo del mutuatario ex art. 40 TUB e artt. 120-ter e 120-quater TUB. Basta comunicare la volontà di estinguere e chiedere il conteggio estintivo con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data prescelta. La banca è obbligata a fornire il conteggio entro 10 giorni ex art. 120-ter TUB e non può rifiutare né subordinare l'operazione ad altre condizioni.

L'estinzione anticipata è compatibile con la garanzia Consap under 36?

Sì. L'estinzione totale chiude anche la garanzia Consap ex art. 64 D.L. 73/2021 (prorogata al 31 dicembre 2027 dalla L. 207/2024): la banca deve comunicare l'operazione a Consap per aggiornare il registro. Nessun costo per il cliente. In caso di estinzione parziale la garanzia continua sul residuo alle condizioni originarie senza necessità di riformulare la domanda.

Se ho un mutuo a tasso variabile conviene estinguere?

In genere sì, perché elimini anche il rischio di futuri rialzi. Nel 2026 con Euribor 3M stabile intorno al 2,1-2,3% il costo netto di un variabile prima casa (Euribor + spread 1%) è in area 2,5% lordo, ~2,0% al netto della detrazione: soglia sotto la quale investire in BTP netto 2,9-3,15% batte l'estinzione di ~0,9-1,1 punti. Se però prevedi rialzi BCE nel biennio o hai avversione al rischio tasso, l'estinzione parziale con riduzione durata è una strategia difensiva razionale.

Quanto tempo ci vuole per estinguere un mutuo nel 2026?

Dalla richiesta del conteggio al bonifico di estinzione: 10-15 giorni lavorativi. La banca risponde al conteggio entro 10 giorni ex art. 120-ter TUB. Il mutuo è estinto alla data del bonifico. La cancellazione dell'ipoteca ex art. 40-bis TUB si perfeziona entro 30 giorni dalla comunicazione telematica della banca all'Agenzia delle Entrate. Verifica finale con visura ipocatastale dopo 45-60 giorni.