Ogni anno in Italia si aprono oltre 700.000 successioni: nella grande maggioranza dei casi tra i beni compaiono immobili, spesso la prima casa dei genitori. La gestione della successione è tecnica ma le regole di base sono più semplici di quanto sembri, e conoscerle in anticipo evita errori — o, peggio, litigi tra eredi — che possono costare tempo, denaro e rapporti familiari difficili da ricostruire.
Il quadro normativo è stato profondamente aggiornato di recente. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha riscritto il Testo Unico delle successioni (D.Lgs. 346/1990) introducendo, dal 1° gennaio 2025, il principio dell'autoliquidazione: non è più l'ufficio a calcolare l'imposta di successione e a notificarla, ma il contribuente stesso deve determinarla, indicarla in dichiarazione e versarla. Le aliquote e le franchigie restano invece invariate. Il D.Lgs. 87/2024 ha poi rivisto anche l'apparato sanzionatorio, con effetti importanti per chi presenta la dichiarazione in ritardo.
Questa guida pilastro spiega, in ordine: chi sono gli eredi (successione legittima, testamentaria, legittimari), come si accetta o si rinuncia all'eredità, come si presenta la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate con la nuova modalità di autoliquidazione, quanto si paga tra imposta principale e imposte ipotecaria e catastale, come si volturano gli immobili al Catasto, come si dividono tra più eredi e come si vendono quando la comunione ereditaria è complessa. È una guida pensata per orientarti: le decisioni pratiche vanno sempre prese con l'aiuto di un notaio (per gli atti) e di un commercialista o CAF (per la dichiarazione tributaria).
Chi eredita: successione legittima vs testamentaria
Se il defunto non ha lasciato testamento si applica la successione legittima disciplinata dal Codice civile (artt. 565 e seguenti). In presenza di coniuge e figli le quote spettano: al coniuge 1/3 dell'asse più il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540 c.c., inderogabile anche in caso di testamento) e ai figli 2/3 in parti uguali; se il figlio è uno solo, la ripartizione è 50-50 tra lui e il coniuge. Se il defunto lascia solo il coniuge, senza figli e senza genitori, va tutto al coniuge; se lascia coniuge e genitori (senza figli), 2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori. In assenza di coniuge, gli eredi sono nell'ordine figli, genitori e fratelli, poi parenti fino al sesto grado.
Se il defunto ha invece lasciato testamento può disporre dei propri beni ma non liberamente al 100 per cento: la legge riserva una quota obbligatoria — chiamata legittima o quota di riserva — a coniuge, figli e, in loro assenza, ai genitori. Solo la quota disponibile può essere lasciata a chi si vuole (una fondazione, un amico, un solo figlio, un convivente di fatto). Se il testamento viola la legittima, gli eredi legittimari possono agire in riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione per riportare la loro quota al minimo di legge.
Ci sono situazioni particolari che è utile ricordare. Il coniuge separato senza addebito conserva tutti i diritti successori; quello separato con addebito li perde. Il coniuge divorziato non ha alcun diritto sull'eredità dell'ex, salvo l'assegno divorzile in unica soluzione mai richiesto (art. 9-bis L. 898/1970, casistica marginale). Il convivente di fatto registrato al Comune, dopo la L. 76/2016, ha alcuni diritti minori (successione nel contratto di locazione, diritto di abitazione temporaneo) ma non è erede legittimo: senza testamento non riceve nulla.
Accettazione, rinuncia e beneficio d'inventario
L'eredità non è automatica. Chi è chiamato deve accettarla, espressamente con atto notarile o tacitamente compiendo atti che presuppongono la qualità di erede: chiedere la voltura catastale, riscuotere un credito del defunto, vendere un bene dell'asse. L'accettazione tacita è un'insidia frequente perché scatta con comportamenti apparentemente banali (svuotare la cassetta di sicurezza, disporre del conto corrente). Una volta accettata l'eredità, l'erede risponde dei debiti del defunto anche col proprio patrimonio personale: la scelta è irrevocabile.
Quando l'eredità è incerta — sospetti che i debiti superino l'attivo, esistono contenziosi in corso, non si conoscono con precisione gli impegni del defunto — la strada prudente è l'accettazione con beneficio d'inventario, disciplinata dagli artt. 484-511 del Codice civile. Si mantiene distinto il patrimonio dell'erede da quello ereditato: la responsabilità è limitata al solo valore dei beni ricevuti. La procedura richiede atto notarile, inventario formale dei beni (redatto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale) e specifica dichiarazione; costi realistici 1.500-3.000 € tra notaio, inventario e imposte. Per i minori d'età l'accettazione è, per legge, sempre con beneficio d'inventario e richiede autorizzazione del Giudice Tutelare.
La rinuncia all'eredità è invece un atto formale che si compie con dichiarazione notarile o davanti al cancelliere del Tribunale, entro dieci anni dall'apertura (termine di prescrizione ordinario). Chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato: la sua quota va a chi lo segue nell'ordine di successione — i figli del rinunciante, ad esempio, o i suoi fratelli. Attenzione: rinunciare per aiutare un altro erede a prendere di più non funziona così come si pensa, perché la rinuncia non si può "dirigere" verso una persona precisa. Chi vuole trasferire realmente la propria quota a un altro coerede deve accettare e poi donare o cedere per atto notarile, con costi e imposte differenti.
Dichiarazione di successione: la nuova autoliquidazione 2025-2026
La dichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso, esclusivamente in via telematica (SUCC.WEB dall'area riservata del contribuente, oppure tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF, notaio). Contiene l'elenco completo degli eredi con dati anagrafici e codice fiscale, dei beni caduti in successione (immobili con dati catastali, conti correnti e depositi al saldo del giorno del decesso, titoli, quote societarie, veicoli iscritti al PRA), delle passività (mutui residui, debiti documentati, spese funerarie fino a 1.549 €) e degli eventuali oneri deducibili. È il presupposto per la voltura catastale e per il pagamento di tutte le imposte collegate.
La novità operativa più importante dal 2025 è l'autoliquidazione. Fino alle successioni aperte entro il 31 dicembre 2024 era l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate a calcolare l'imposta di successione e a notificarla con avviso di liquidazione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 in poi il D.Lgs. 139/2024 ha ribaltato lo schema: il contribuente calcola da sé l'imposta, la indica nella dichiarazione e la versa entro 90 giorni dal termine di presentazione. L'ufficio interviene solo in caso di controllo, con avviso di liquidazione dell'eventuale maggiore imposta entro un termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione. È possibile rateizzare l'importo: almeno il 20 per cento entro il termine dei 90 giorni e il rimanente in otto rate trimestrali, prorogabili fino a dodici se l'importo supera 20.000 €; la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 €.
Le imposte ipotecaria (2% del valore catastale degli immobili) e catastale (1%) vanno invece autoliquidate e pagate contestualmente alla presentazione della dichiarazione, tramite modello F24 con codici tributo dedicati. Sono queste che, nella maggior parte delle successioni familiari sotto la franchigia da 1 milione di euro, rappresentano il principale esborso monetario. Per una casa con valore catastale di 200.000 €, ad esempio, ipotecaria e catastale ammontano a 4.000 + 2.000 = 6.000 €, salvo agevolazione prima casa (vedi sezione dedicata).
Anche l'apparato sanzionatorio è stato riscritto dal D.Lgs. 87/2024, con effetto dal 1° settembre 2024. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la sanzione è ora unica al 120% dell'imposta dovuta (in luogo della vecchia forbice 120-240%); se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione scende al 45%; per l'infedele dichiarazione la sanzione è pari all'80% della maggiore imposta. Sono previste, come sempre, le riduzioni per ravvedimento operoso, che possono abbattere la sanzione al 6-10% dell'imposta se ci si mette in regola prima di ricevere qualsiasi contestazione.
Imposte di successione 2026
Le aliquote e le franchigie non sono state toccate dalla riforma del 2024: cambia il modo di liquidare e versare l'imposta, non i valori.
Coniuge (o unito civilmente ai sensi della L. 76/2016) e figli — o altri discendenti in linea retta — pagano il 4% sul valore netto dell'asse eccedente la franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede. Nella pratica la stragrande maggioranza delle successioni familiari italiane non paga alcuna imposta di successione: il valore mediano ereditato pro capite in Umbria si aggira sui 150-250 mila euro, ben sotto la soglia.
Fratelli e sorelle pagano il 6% oltre la franchigia di 100.000 € ciascuno. Altri parenti fino al quarto grado (zii, cugini, nipoti indiretti, prozii) pagano il 6% senza franchigia. Estranei alla famiglia (amici, conviventi non registrati, persone giuridiche non ONLUS) pagano l'8% senza franchigia. Per gli eredi con handicap grave riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 è prevista una franchigia rafforzata di 1.500.000 € indipendentemente dal rapporto di parentela.
Sopra questo strato si applicano sempre imposta ipotecaria 2% e imposta catastale 1% sul valore catastale degli immobili (rendita × coefficiente di rivalutazione: 115,5 per abitazioni non prima casa nella successione, 110 se si opta per l'agevolazione prima casa). Se anche uno solo degli eredi intende destinare un immobile ricevuto a propria abitazione principale, con residenza entro 18 mesi nel Comune, ipotecaria e catastale scendono in misura fissa a 200 € + 200 € su tutto l'immobile (non solo sulla quota di quell'erede). Il risparmio su un immobile con valore catastale di 200.000 € è pari a 5.600 € — di rado un motivo insufficiente per organizzarsi.
Voltura catastale e trascrizione: chiudere il cerchio
Dopo la registrazione della dichiarazione va effettuata la voltura catastale, cioè l'aggiornamento dell'intestazione degli immobili al Catasto (dal defunto agli eredi). Dal 2019 la voltura è automatica: viene generata dall'Agenzia delle Entrate a partire dai dati della dichiarazione telematica, senza bisogno di richiedere un adempimento separato — ma è opportuno verificare in visura, dopo qualche mese, che sia stata effettivamente eseguita per tutti gli immobili.
La voltura crea, quando gli eredi sono più di uno, una comunione ereditaria pro-indiviso al Catasto: per esempio due fratelli risulteranno intestati al 50 per cento ciascuno su tutti gli immobili dell'asse. Per vendere o affittare un immobile in comunione servirà o l'accordo unanime di tutti i coeredi, o una divisione ereditaria preventiva (atto notarile con o senza conguagli in denaro). La divisione, se puramente dichiarativa e senza attribuzioni squilibrate, sconta imposte in misura fissa (200 € di registro), ma diventa un atto oneroso quando comporta assegnazioni di valore diverso dalle quote di diritto.
Un aspetto spesso trascurato è la trascrizione dell'accettazione di eredità nei registri immobiliari, prevista dall'art. 2648 c.c. Senza questa trascrizione la continuità dei passaggi di proprietà risulta interrotta e il notaio, in occasione di una futura vendita, dovrà comunque farla trascrivere prima del rogito. Se accettazione tacita, la trascrizione avviene contestualmente al primo atto pubblico. Il costo è modesto ma va messo in preventivo tra le pratiche notarili post-successione.
Vendere un immobile ereditato: regole, plusvalenza e comunione
Un immobile ereditato può essere venduto senza attendere alcun periodo minimo di detenzione. La plusvalenza da vendita è sempre esente dalla tassazione al 26% prevista dall'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR: la norma esclude espressamente gli immobili acquistati per successione, indipendentemente dal tempo trascorso e dal delta di valore. È una regola che rende gli immobili ereditati particolarmente liquidi rispetto ad altre operazioni.
Prima di mettere in vendita, però, servono alcuni passaggi tecnici che il notaio verifica scrupolosamente: dichiarazione di successione presentata e registrata, voltura catastale completata, trascrizione dell'accettazione (se non ancora effettuata), verifica delle ipoteche in visura (attenzione: eventuali ipoteche iscritte a carico del defunto restano a carico dell'immobile e vanno cancellate prima o contestualmente al rogito), verifica della conformità catastale e urbanistica dell'immobile (particolarmente critica per case di famiglia costruite negli anni '60-'80 e mai aggiornate a fronte di modifiche interne).
Se gli eredi sono più di uno tutti devono comparire al rogito, personalmente o per procura speciale notarile. Basta il dissenso di un solo comunista per bloccare la vendita: in caso di stallo si può ricorrere alla divisione giudiziale (procedura al Tribunale, tempi tipici 2-4 anni, costo 5-10 per cento del valore dell'immobile tra CTU, avvocati e imposte, spesso con esito di vendita all'asta) oppure negoziare una divisione consensuale davanti al notaio con conguagli in denaro. La strada consensuale è quasi sempre preferibile: costa meno, non compromette i rapporti familiari e mantiene il valore commerciale dell'immobile.
Merita un capitolo a parte il caso degli immobili donati in vita dal defunto: se una donazione viola la legittima degli altri eredi, questi possono agire in riduzione entro dieci anni dall'apertura della successione (o entro venti dalla trascrizione della donazione), creando un rischio latente per chi avesse eventualmente acquistato dal donatario. Le banche lo sanno e sono restie a finanziare acquisti di beni provenienti da donazione recente: la trattativa richiede quasi sempre una polizza fideiussoria specifica o l'atto di rinuncia all'azione di riduzione da parte dei legittimari. Trattiamo il tema in dettaglio nella guida dedicata alla vendita di immobili donati.
Esempio pratico: successione di una casa a Perugia
Concretizziamo con un caso tipico che vediamo spesso in agenzia. Muore il signor Rossi lasciando la moglie e due figli. L'asse ereditario è composto da: casa in via San Sisto a Perugia (rendita catastale 800 €, valore catastale ai fini successione 800 × 168 = 134.400 €, valore di mercato indicativo 210.000 €), 40.000 € su conto corrente al saldo del decesso, un'auto usata di scarso valore. Nessun debito documentato oltre le spese funerarie di 4.500 €.
Base imponibile ai fini dell'imposta di successione: valore catastale immobile 134.400 € + saldo di conto 40.000 € − passività deducibili 1.549 € (spese funerarie fino a soglia di legge) = 172.851 €. Diviso per tre eredi (coniuge 1/3 + due figli 1/3 ciascuno per accordo di partizione) = 57.617 € pro capite, ampiamente entro la franchigia di 1.000.000 €. Imposta di successione da autoliquidare: zero.
Imposte ipotecaria e catastale sull'immobile: 2% + 1% = 3% di 134.400 € = 4.032 €. Se uno dei figli si trasferisce nell'immobile e chiede l'agevolazione prima casa, l'importo scende a 400 € totali (200 ipotecaria + 200 catastale). Aggiungiamo bolli e tributi catastali per la voltura automatica (circa 90-100 €) e siamo al totale complessivo. La dichiarazione va presentata entro il 12° mese dal decesso; le imposte ipotecaria e catastale, contestualmente alla presentazione, via F24.
Due casi reali di successione in Umbria (2026)
Due successioni chiuse di recente che mostrano come cambia il conto finale in base a franchigie, categoria catastale e destinazione d'uso dell'immobile.
- Successione tra fratelli a Elce (Perugia) — Bilocale A/3 (rendita 620 €), valore catastale ai fini successione 620 × 115,5 = 71.610 €. Due eredi fratelli, nessun coniuge o discendente. Franchigia fratelli 100.000 € ciascuno ex art. 2 c. 48 lett. a-bis DL 262/2006: quota pro-capite 35.805 €, ampiamente entro soglia — imposta di successione autoliquidata 0 €. Ipotecaria 2% + catastale 1% = 2.148 € su F24, dichiarazione via SUCC.WEB, voltura automatica
- Villa a Beroide (Spoleto) con destinazione prima casa — Villa A/7 (rendita 1.480 €), erede unico figlio che trasferisce residenza entro 18 mesi ex nota II-bis art. 1 tariffa DPR 131/1986. Valore catastale con coefficiente 110 = 162.800 € (franchigia 1.000.000 € coperta, imposta successione 0 €). Ipotecaria + catastale ridotte a 200 + 200 = 400 € fisse invece dei 4.884 € pieni: risparmio 4.484 € grazie all'agevolazione prima casa in successione
