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Casi particolari

Vendere un immobile ricevuto in donazione: guida 2026

Vendere una casa ricevuta in donazione è legale ma richiede attenzione: gli eredi legittimari possono contestare la donazione, le banche sono spesso caute nel concedere mutui e la plusvalenza è tassata se vendi entro 5 anni. Con le tutele giuste — atto di rinuncia, polizza assicurativa, rispetto dei termini — la vendita si chiude in sicurezza.

Vendere casaAggiornato il 16 luglio 2026· 9 min di lettura

La vendita di un immobile ricevuto in donazione è una delle situazioni più delicate del mercato residenziale italiano. È perfettamente legale — chi ha ricevuto in donazione una casa ne è pieno proprietario — ma tre fattori la rendono più complessa di una vendita ordinaria: il rischio di azione di riduzione da parte degli eredi legittimari, la cautela delle banche nel concedere mutui all'acquirente e le implicazioni fiscali su plusvalenza e prima casa.

Il quadro normativo è migliorato molto negli ultimi anni. Le riforme del 2005 e del 2014 hanno ridotto sensibilmente i rischi per l'acquirente e reso più agevoli le tutele. In questa guida spieghiamo quando serve preoccuparsi davvero, come proteggere l'acquirente e quali strumenti — dalla rinuncia all'azione di riduzione alla polizza assicurativa — permettono di chiudere la vendita in serenità.

L'azione di riduzione: cos'è e chi può esercitarla

Il codice civile italiano tutela i cosiddetti legittimari — coniuge, figli e, in loro assenza, genitori — riservando loro una quota minima dell'eredità (la quota di legittima). Se il donante, in vita, ha donato beni che intaccano questa quota, alla sua morte i legittimari possono agire per riequilibrare la situazione con l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.).

L'azione di riduzione non colpisce automaticamente ogni donazione: parte solo se al momento della morte il patrimonio del donante non è sufficiente a soddisfare la quota di legittima. Il legittimario deve prima aggredire il patrimonio del donatario; solo se questo è incapiente può rivolgersi ai terzi acquirenti. Ha 10 anni dall'apertura della successione per esercitarla, e il termine massimo di 20 anni dalla trascrizione della donazione (art. 563 c.c., riforma 2005) rende praticamente sicure le donazioni molto risalenti.

Cosa cambia per l'acquirente: rischi reali oggi

Le modifiche introdotte dal DL 35/2005 (convertito in L. 80/2005) hanno cambiato il quadro:

  • Termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione: superato questo periodo, l'azione di riduzione non può più colpire i terzi acquirenti (art. 563 c.c.)
  • Preventiva escussione del donatario: il legittimario deve prima aggredire il patrimonio del donatario, solo se incapiente può rivolgersi all'acquirente
  • Riscatto in denaro: l'acquirente può liberare l'immobile pagando in denaro l'equivalente della quota lesa (art. 563 c.c.), evitando la restituzione fisica del bene
  • Opposizione alla donazione: il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono, in vita, notificare al donatario e agli eventuali aventi causa un atto di opposizione alla donazione, sospendendo il decorso del ventennio (art. 563 c.c., ultimo comma). È lo strumento più tutelante quando esiste

Strumenti per proteggere l'acquirente

In pratica, chi compra un immobile donato può contare su tre soluzioni:

  • Rinuncia preventiva all'azione di riduzione — dopo la riforma 2005 è ammessa la rinuncia dei legittimari all'azione. Serve la loro partecipazione all'atto o un separato atto pubblico notarile: è la tutela più forte, ma richiede accordo con eredi eventualmente contrastanti
  • Polizza assicurativa — diverse compagnie offrono polizze specifiche che tutelano l'acquirente da eventuali azioni di riduzione, coprendo il rischio economico. Costo tipico 0,3-0,8% del valore dell'immobile una tantum
  • Fideiussione o cauzione del venditore — meno diffusa, ma utile per gli anni residui al compimento del ventennio dalla trascrizione della donazione originaria

Mutuo bancario su immobile donato: cosa aspettarsi

Molte banche sono caute nel concedere mutui su immobili di provenienza donativa, temendo che una futura azione di riduzione possa compromettere la garanzia ipotecaria. Alcune rifiutano tout court; altre concedono il mutuo a condizioni normali se sono passati almeno 20 anni dalla donazione o se esiste rinuncia/polizza.

Prima di mettere in vendita, informa l'agenzia che l'immobile è di provenienza donativa: potrà orientare l'acquirente verso istituti più flessibili (di solito banche specializzate nel credito ipotecario o intermediari nazionali) e proporre subito la soluzione più adatta (polizza, rinuncia, riduzione del ventennio). Nascondere il dato allunga i tempi e fa saltare le trattative.

Plusvalenza sulla vendita entro 5 anni

Chi vende un immobile ricevuto in donazione entro 5 anni dalla donazione stessa può realizzare una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 TUIR. Il calcolo si basa sulla differenza tra prezzo di vendita e valore dichiarato nell'atto di donazione (o valore di mercato al momento della donazione, se superiore).

La plusvalenza rientra tra i redditi diversi ed è tassata secondo IRPEF ordinaria; in alternativa il venditore può chiedere al notaio l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%, pagata direttamente in atto. Dopo i 5 anni la vendita è esente da tassazione, indipendentemente dalla plusvalenza realizzata. Se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra donazione e vendita, la plusvalenza non si applica in nessun caso.

Prima casa donata: attenzione ai bonus

Se il donante ha acquistato l'immobile con le agevolazioni prima casa e poi lo ha donato, la donazione stessa non fa decadere i bonus (Cass. 6023/2018). Ma se il donatario vende entro 5 anni dall'acquisto originario del donante, la decadenza dai benefici si trasferisce sul donatario, che deve versare la differenza d'imposta (dal 2% al 9% di registro) più sanzioni e interessi.

La decadenza si evita riacquistando un'altra abitazione principale entro 1 anno dalla vendita, come previsto dalla Nota II-bis dell'art. 1 Tariffa. In pratica, verifica sempre con il notaio quando il donante ha acquistato originariamente e come: è l'unico modo per evitare un accertamento a distanza di anni.

Come impostare la vendita di un immobile donato

La strategia migliore combina trasparenza e strumenti giuridici adeguati:

  • Dichiara la provenienza donativa fin dall'annuncio e alla proposta di acquisto — evita contestazioni successive e permette all'acquirente di organizzare mutuo e coperture
  • Verifica in anticipo il quadro degli eredi: chi sono i legittimari, se esistono conflitti familiari aperti, se il donante è ancora in vita e in buoni rapporti
  • Chiedi al notaio una relazione preliminare sui rischi specifici: anni trascorsi dalla trascrizione, esistenza di opposizione alla donazione, presenza di altri beni nel patrimonio del donante
  • Proponi in atto la soluzione più adatta: rinuncia dei legittimari se possibile, altrimenti polizza assicurativa a carico del venditore — è un investimento che accorcia i tempi di vendita e permette di mantenere il prezzo di mercato
  • Affidati a un'agenzia esperta in casi non standard: la vendita di un immobile donato richiede più tempo di trattativa e una regia contrattuale attenta, e non si improvvisa

Domande frequenti

È legale vendere un immobile ricevuto in donazione?

Sì, è pienamente legale: chi riceve in donazione un immobile ne diventa proprietario a tutti gli effetti e può venderlo. La complicazione riguarda i possibili diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti) del donante, che alla sua morte possono esercitare l'azione di riduzione se la donazione ha leso la loro quota di legittima. Il rischio è gestibile con gli strumenti giuridici adeguati.

Quanto tempo devo aspettare per vendere in sicurezza?

Dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, l'azione di riduzione non può più colpire i terzi acquirenti (art. 563 c.c., riforma 2005). Prima del ventennio la vendita è comunque possibile, ma conviene proteggere l'acquirente con polizza assicurativa specifica o con la rinuncia dei legittimari all'azione di riduzione, ove ottenibile.

Le banche concedono mutuo per una casa donata?

Dipende dalla banca. Molti istituti sono cauti e possono rifiutare il mutuo o richiedere garanzie aggiuntive; altre banche accettano senza problemi se sono passati almeno 20 anni dalla donazione o se esiste una polizza assicurativa contro l'azione di riduzione. Prima della vendita, verifica con l'agenzia o un mediatore creditizio quali istituti sono più aperti nella tua zona.

Devo pagare tasse se vendo un immobile donato?

Se vendi entro 5 anni dalla donazione, la plusvalenza (differenza tra prezzo di vendita e valore dichiarato nella donazione) è tassata come reddito diverso IRPEF o, su richiesta, con imposta sostitutiva del 26% versata in atto tramite notaio. Dopo 5 anni la vendita è esente. Se l'immobile è stato abitazione principale tua o dei tuoi familiari per la maggior parte del periodo, non si applica plusvalenza in nessun caso.

Che cos'è la rinuncia all'azione di riduzione?

È un atto pubblico notarile con cui i legittimari (coniuge, figli, ascendenti del donante) rinunciano in modo espresso a far valere l'azione di riduzione contro l'acquirente dell'immobile. È lo strumento più tutelante ma richiede l'accordo dei potenziali eredi, quindi si può usare solo in famiglie senza conflitti aperti. Può essere fatta anche nell'atto stesso di vendita.

Quanto costa una polizza per proteggersi dall'azione di riduzione?

Il premio tipico è tra lo 0,3% e lo 0,8% del valore dell'immobile, pagato una tantum al notaio o direttamente all'agenzia assicurativa. La polizza copre l'acquirente per l'intero periodo di rischio (fino ai 20 anni dalla trascrizione della donazione originaria). Spesso viene proposta dal venditore per rendere l'immobile più appetibile e sbloccare la concessione del mutuo.

Se il donante è ancora vivo, l'acquirente rischia comunque?

L'azione di riduzione scatta solo alla morte del donante: finché è in vita, i legittimari non possono agire. Ma la vendita si perfeziona nel presente e la banca guarda al rischio futuro. Se il donante è in buona salute, in età non avanzata e in buoni rapporti con la famiglia, il rischio è statisticamente basso; se esistono conflitti familiari o il donante è anziano, meglio predisporre polizza o rinuncia.