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Plusvalenza sulla vendita di un immobile: quando si paga e quanto

La plusvalenza immobiliare è la tassa sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto quando si vende un immobile entro cinque anni. Ecco quando si paga, quando è esente e come calcolarla nel 2026.

FiscalitàAggiornato il 19 luglio 2026· 14 min di lettura

Quando un privato vende un immobile a un prezzo superiore a quello di acquisto, la differenza (plusvalenza) può essere tassata come «reddito diverso» ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR (DPR 917/1986). La regola cardine è temporale: se la vendita avviene entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione, la plusvalenza è di norma imponibile; oltre i 5 anni è esente. Fanno eccezione i terreni edificabili, sempre tassabili, e — dal 2024 — gli immobili oggetto di lavori con Superbonus 110%, per i quali il termine sale a 10 anni (nuova lett. b-bis introdotta dalla L. 213/2023).

Esistono però esenzioni importanti — immobile adibito ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso, immobili ricevuti per successione, terreni non edificabili oltre i 5 anni — e due regimi fiscali alternativi: IRPEF ordinaria con aliquote a scaglioni (23% – 35% – 43% nel 2026) oppure imposta sostitutiva al 26% applicata direttamente dal notaio al rogito su richiesta esplicita del venditore.

In questa guida trovi la disciplina completa aggiornata al 2026: quando si paga davvero, tutti i casi di esenzione con le insidie applicative, come si calcola la plusvalenza voce per voce (compresi i costi che riducono la base imponibile), il confronto numerico tra sostitutiva e IRPEF su un caso reale, la nuova disciplina Superbonus, gli errori più frequenti e le sanzioni.

Il quadro normativo: art. 67 e art. 68 TUIR

La tassazione delle plusvalenze immobiliari realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio di impresa è regolata da due articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986):

Art. 67, c. 1, lett. b) TUIR individua le fattispecie imponibili: plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e quelli che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. La stessa lettera include, in ogni caso e senza limiti temporali, le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Art. 67, c. 1, lett. b-bis) TUIR (introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 — L. 213/2023, art. 1 commi 64-67, in vigore dal 1° gennaio 2024) aggiunge una fattispecie autonoma: le plusvalenze da vendita di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con Superbonus di cui all'art. 119 DL 34/2020, conclusi da non più di dieci anni al momento della cessione.

Art. 68 TUIR dice come si calcola la plusvalenza (differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto o costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente) e stabilisce le limitazioni al riconoscimento delle spese per gli immobili Superbonus.

Perché la plusvalenza sia imponibile devono quindi verificarsi contemporaneamente:

  • Vendita entro 5 anni dall'acquisto o dalla data di ultimazione della costruzione (10 anni se sull'immobile sono stati eseguiti interventi Superbonus 110%)
  • L'immobile non è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto/costruzione e cessione
  • L'acquisto originario non è avvenuto per successione (donazione, invece, non è di per sé causa di esclusione: si applica la disciplina del donante)
  • Il venditore è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di arti, professioni o imprese (in tal caso si applica la disciplina del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, non l'art. 67)

Tutti i casi di esenzione (e le insidie applicative)

L'esenzione dalla plusvalenza opera nei seguenti casi. Attenzione: alcuni sono automatici, altri richiedono verifiche puntuali che spesso i venditori sottovalutano.

  • Fabbricati posseduti da oltre 5 anni (o oltre 10 se Superbonus): la lettera b) diventa inapplicabile per decorso del termine
  • Abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo di possesso: non basta aver chiesto le agevolazioni «prima casa» al rogito, occorre la residenza anagrafica effettiva o la prova della dimora abituale, e per la maggior parte del tempo tra acquisto e vendita
  • Immobili acquisiti per successione: sempre esenti, a prescindere dai tempi, dalla destinazione e dal valore
  • Immobili ricevuti in donazione: NON sono automaticamente esenti. Il quinquennio si calcola sul possesso del donante (Circolare Agenzia delle Entrate 6/E del 13 febbraio 2006). Se il donante li aveva da oltre 5 anni prima della donazione, la successiva vendita è esente; altrimenti la plusvalenza è imponibile in capo al donatario, con costo storico pari a quello sostenuto dal donante
  • Terreni agricoli e non edificabili posseduti da oltre 5 anni
  • Cessione a titolo gratuito (donazione, comodato senza corrispettivo): non è cessione a titolo oneroso, quindi fuori dal perimetro dell'art. 67
  • Immobili all'estero di residenti in Italia: sono soggetti a plusvalenza in Italia con le stesse regole art. 67, ma con credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Come si calcola la plusvalenza: formula e voci di costo

La formula fissata dall'art. 68, c. 1 TUIR è semplice nella struttura ma delicata nell'applicazione:

Plusvalenza = Corrispettivo percepito − (Prezzo di acquisto o costo di costruzione + Ogni altro costo inerente al bene)

Il «corrispettivo» è il prezzo effettivamente pattuito in atto (anche se incassato in più tranche o compensato con accolli di mutuo). I costi inerenti riconosciuti dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 12/E/2007, Risoluzione 143/E/2007) sono quelli sostenuti in occasione dell'acquisto e per incrementarne il valore. Tutti vanno provati con fattura, bonifico o documento fiscale intestato al venditore.

  • Imposte pagate all'acquisto: imposta di registro, ipotecaria e catastale se acquisto da privato; IVA se acquisto da impresa costruttrice
  • Onorari notarili dell'atto di acquisto (inclusi diritti e imposte anticipate dal notaio)
  • Provvigione dell'agenzia immobiliare pagata all'acquisto (con fattura intestata al venditore attuale)
  • Spese di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento documentate: rileva il costo pieno anche se hai fruito della detrazione IRPEF 50% (vedi paragrafo dedicato al Superbonus per l'eccezione)
  • Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione se hai edificato tu l'immobile su un terreno di proprietà
  • Spese incrementative come installazione di impianto fotovoltaico, ascensore, cappotto termico, se documentate
  • Costo di acquisto rivalutato ISTAT? NO: per i fabbricati non è ammessa la rivalutazione. La rivalutazione con perizia giurata e imposta sostitutiva è prevista solo per i terreni (da ultimo L. 207/2024 art. 1 c. 30, aliquota 16%)

IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva al 26%: come scegliere

Se la plusvalenza è imponibile, il venditore può scegliere tra due regimi alternativi. La scelta va fatta prima del rogito e ha effetti definitivi.

1) IRPEF ordinaria a scaglioni. La plusvalenza si somma agli altri redditi complessivi dell'anno e concorre alla base imponibile IRPEF. Gli scaglioni 2026, confermati dalla L. 207/2024, sono tre: 23% fino a 28.000 €, 35% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 €. Alle imposte statali si aggiungono le addizionali regionale (1,23%–3,33%) e comunale (0%–0,9%). In questa opzione la plusvalenza si dichiara nel Quadro RL del modello Redditi PF dell'anno successivo alla cessione.

2) Imposta sostitutiva del 26%. Prevista dall'art. 1 c. 496 L. 266/2005 (aliquota portata dall'originario 12,5% al 20% e poi al 26% in via definitiva). Si applica in misura fissa sulla plusvalenza, senza addizionali. Il notaio la trattiene direttamente al rogito e la versa telematicamente allo Stato tramite il modello F24. Deve essere richiesta espressamente dal venditore con dichiarazione resa in atto: se non la richiedi, si applica automaticamente il regime IRPEF ordinario.

Come scegliere in pratica. La sostitutiva conviene quando la plusvalenza, sommata al reddito complessivo, porterebbe il contribuente nello scaglione al 35% o 43%. L'IRPEF ordinaria conviene invece a chi ha reddito complessivo basso o zero (es. pensionato minimo, contribuente incapiente) perché lo scaglione al 23% e la no-tax area possono azzerare l'imposta. La regola empirica: se il reddito complessivo (senza plusvalenza) supera i 28.000 €, quasi sempre conviene la sostitutiva. Sotto quella soglia va fatta la simulazione col commercialista.

Chi NON può usare la sostitutiva. Le imprese individuali, le società, i professionisti che vendono immobili strumentali. L'opzione è riservata ai privati non nell'esercizio di impresa.

Novità 2024: plusvalenza a 10 anni per gli immobili Superbonus

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 commi 64-67) ha introdotto una disciplina speciale per gli immobili oggetto di lavori con Superbonus 110% (art. 119 DL 34/2020). Le regole sono tre e vanno lette insieme:

  • Termine esteso a 10 anni: la plusvalenza è imponibile se la vendita avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori Superbonus (non più cinque come regola generale). Sono esclusi solo gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del decennio
  • Costo fiscale ridotto: nel calcolo del costo di acquisto non si tiene conto delle spese Superbonus se al momento della cessione sono trascorsi meno di 5 anni dai lavori e il contribuente ha fruito dell'agevolazione con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121 DL 34/2020). Se sono trascorsi tra 5 e 10 anni, si computa il 50% delle spese. Se il Superbonus è stato usato con detrazione diretta in dichiarazione, le spese restano pienamente deducibili
  • Regime fiscale: si può optare per l'imposta sostitutiva al 26% con le stesse regole ordinarie

Esempio pratico completo: appartamento a Perugia

Situazione. Marco acquista nel gennaio 2023 un appartamento a Perugia da un privato per 200.000 €. Non lo destina ad abitazione principale (lo dà in locazione). Nel giugno 2026 lo rivende a 260.000 €. Il suo reddito complessivo annuo da lavoro dipendente è di 45.000 €. Sono trascorsi 3 anni e 5 mesi dall'acquisto: la plusvalenza è imponibile.

Ricostruzione del costo fiscale.

  • Prezzo di acquisto: 200.000 €
  • Imposta di registro 9% su valore catastale rivalutato (ipotesi 90.000 €): 8.100 €
  • Imposte ipotecaria e catastale fisse: 100 €
  • Onorario notaio + diritti: 3.000 €
  • Provvigione agenzia immobiliare all'acquisto (2% + IVA): 4.880 €
  • Ristrutturazione bagno + cucina 2024 con fatture: 18.000 €
  • Costo fiscale complessivo: 234.080 €

Confronto numerico: sostitutiva 26% vs IRPEF ordinaria

Riprendiamo l'esempio di Marco. Plusvalenza imponibile = 260.000 − 234.080 = 25.920 €.

Opzione A — Imposta sostitutiva 26%. 25.920 × 26% = 6.739,20 € trattenuti dal notaio al rogito. Nessuna dichiarazione successiva, nessuna addizionale.

Opzione B — IRPEF ordinaria. Reddito complessivo diventa 45.000 + 25.920 = 70.920 €. Sui 25.920 € di plusvalenza le aliquote marginali sono: 5.000 € residui nello scaglione 35% (fino a 50.000) + 20.920 € nello scaglione 43%. Imposta marginale sulla sola plusvalenza: (5.000 × 35%) + (20.920 × 43%) = 1.750 + 8.995,60 = 10.745,60 € IRPEF, cui si sommano addizionali regionale e comunale (indicativamente 500–700 €).

Risultato. Con la sostitutiva Marco paga circa 4.500 € in meno. Se invece Marco fosse un pensionato con 15.000 € di reddito, la plusvalenza cadrebbe interamente sotto la soglia dei 28.000 € (aliquota marginale 23%): IRPEF ≈ 5.962 €, contro 6.739 € della sostitutiva. In quel caso conviene l'IRPEF ordinaria.

Lezione operativa. La convenienza dipende dal reddito complessivo dell'anno di cessione, non dal valore assoluto della plusvalenza. Fai la simulazione con il commercialista prima di andare dal notaio: dopo l'atto la scelta è irreversibile.

Adempimenti pratici: cosa fare prima, durante e dopo il rogito

Prima del rogito (30–60 giorni). Recupera tutti i documenti che dimostrano il costo fiscale: atto di acquisto, quietanze imposte, fattura notaio, fattura agenzia, fatture ristrutturazioni con bonifici parlanti. Se manca la documentazione originale il costo non è opponibile all'Agenzia. Fai la simulazione fiscale IRPEF vs sostitutiva.

In sede di rogito. Se scegli la sostitutiva, il notaio inserisce la dichiarazione ex art. 1 c. 496 L. 266/2005 in atto e trattiene l'imposta dal saldo. Ti consegna copia del modello F24 versato. Se scegli l'IRPEF ordinaria, non serve alcuna menzione in atto: dichiarerai la plusvalenza l'anno dopo.

Dopo il rogito. Nel regime IRPEF ordinario la plusvalenza va indicata nel Quadro RL, rigo RL5 (redditi diversi) del modello Redditi PF da presentare entro il 30 novembre dell'anno successivo. L'imposta si versa con F24 nei termini di saldo/acconto IRPEF. In regime sostitutivo, invece, nessun adempimento: il notaio ha già fatto tutto.

Termini di accertamento. L'Agenzia delle Entrate può controllare la plusvalenza fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni per prudenza.

Errori frequenti e sanzioni

L'esperienza degli ultimi anni mostra che gli errori più costosi sono ricorrenti.

  • Confondere «prima casa» con «abitazione principale»: aver goduto delle agevolazioni prima casa non basta per l'esenzione plusvalenza. Serve la residenza effettiva del cedente o di un familiare per la maggior parte del possesso
  • Non conservare le fatture di ristrutturazione: senza documenti quei costi non riducono la plusvalenza, e l'imposta cresce anche di migliaia di euro
  • Dimenticare la provvigione dell'agenzia tra i costi inerenti (occhio: rileva solo quella pagata all'acquisto, non quella pagata alla vendita)
  • Vendere immobile Superbonus senza calcolare le nuove regole 2024: rischi di scoprire a rogito che la plusvalenza è imponibile a 10 anni e che le spese Superbonus non riducono il costo
  • Scegliere la sostitutiva senza fare i conti: per redditi bassi l'IRPEF ordinaria può costare meno
  • Immobile in comproprietà: ciascun comproprietario dichiara pro quota la propria plusvalenza; ognuno sceglie autonomamente sostitutiva o IRPEF

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, gli importi sono stati ridotti in misura significativa rispetto al regime previgente. Per l'infedele dichiarazione (art. 1 D.Lgs. 471/1997 nuova formulazione) la sanzione è oggi pari al 70% della maggiore imposta, con minimo di 150 €; per l'omessa dichiarazione la sanzione base è del 120% della maggiore imposta, con minimo di 250 €, ridotta al 75% se la dichiarazione è presentata entro il termine di quella successiva. Per le violazioni antecedenti al 1° settembre 2024 restano applicabili le forbici 90-180% (infedele) e 120-240% (omessa).

Omesso versamento dell'imposta sostitutiva o del saldo IRPEF: sanzione del 25% dell'importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come riformato), ridotta a un quarto (6,25%) in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

È possibile regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, come rivisto dal D.Lgs. 87/2024): sanzioni ridotte a 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, 1/7 entro due anni e 1/6 oltre, purché non sia già iniziata un'attività di verifica formalmente comunicata. Sul dovuto si aggiungono gli interessi legali (tasso 2026: verifica con DM MEF di fine anno).

Se il notaio non versa la sostitutiva richiesta all'atto, la responsabilità è del notaio in via principale come sostituto d'imposta (art. 1 c. 496 L. 266/2005), ma il contribuente resta obbligato in solido ex art. 64 DPR 600/1973.

Simulazione Spoleto: pensionato che vende bilocale ereditato-poi-donato

Un caso pratico che ricorre spesso nell'area di Spoleto e Foligno è la vendita di immobili passati per donazione fra genitori e figli. Situazione: Elena, 62 anni, riceve nel 2022 dalla madre (che possedeva l'immobile dal 2010) un bilocale a Spoleto — zona San Nicolò — donato per 95.000 €. Nel 2026 lo vende a 135.000 € senza averlo mai destinato ad abitazione principale.

Verifica esenzione. In caso di donazione l'art. 68 c. 1 TUIR e la Circolare AdE 6/E/2006 impongono di guardare al possesso del donante: la madre lo aveva dal 2010, ben oltre il quinquennio. Al momento della donazione (2022) il termine dell'art. 67 era già decorso, quindi la successiva rivendita da parte di Elena è fuori dall'ambito impositivo: nessuna plusvalenza da dichiarare, nessuna imposta sostitutiva da richiedere al notaio.

Variante. Se invece la madre avesse acquistato l'immobile nel 2020 (donazione nel 2022, vendita nel 2026), il quinquennio andrebbe conteggiato dall'acquisto del donante (2020) alla cessione di Elena (2026): 6 anni, di nuovo fuori dai 5 anni. Al contrario, con acquisto del donante nel 2023, donazione nel 2024 e vendita nel 2026, sarebbero trascorsi solo 3 anni: la plusvalenza sarebbe imponibile in capo a Elena, calcolata sul costo storico sostenuto dalla madre (non sul valore dichiarato in donazione). Base imponibile: 135.000 − (costo di acquisto della madre + costi inerenti a suo carico documentati).

Come lo trattiamo in pratica. Prima di firmare la proposta chiediamo al venditore l'atto di provenienza del donante, la copia della dichiarazione di successione o dell'atto di acquisto originario e le eventuali fatture di ristrutturazione intestate al donante. Senza questi documenti, in caso di verifica, l'Agenzia contesta il costo fiscale e ricalcola la plusvalenza sul solo prezzo di vendita.

Altri due casi reali dall'agenzia (Elce e Beroide)

Caso 1 — Elce, plusvalenza Superbonus a 10 anni. Bifamiliare acquistata a Perugia nel 2019 per 195.000 €, cappotto termico e sostituzione infissi eseguiti nel 2022 con Superbonus 110% (spesa 78.000 €, di cui 50% con sconto in fattura). Vendita nel 2026 a 285.000 €. L'immobile è seconda casa e la cessione ricade nella finestra 10 anni dell'art. 67 c. 1 lett. b-bis) TUIR introdotta dalla L. 213/2023. Calcolo: 285.000 − 195.000 − 8.000 (imposte e notaio 2019) − 12.400 (provvigione 4% + IVA 2026) = 69.600 € di plusvalenza. Le spese Superbonus con sconto in fattura non sono deducibili nei primi 5 anni (art. 68 TUIR post-L. 213/2023): la contribuente ha optato per la sostitutiva 26% in atto → 18.096 € versati dal notaio. Con IRPEF ordinaria (scaglione 43%) sarebbero stati oltre 29.900 €.

Caso 2 — Beroide (Spoleto), esenzione prima casa con dimora del figlio. Appartamento intestato al padre dal 2023, utilizzato come residenza abituale del figlio studente universitario (a Perugia sede Unipg) dal 2023 al 2026. Vendita nel 2026 a plusvalenza teorica di 22.000 €. Il quinquennio non è ancora decorso, ma l'esenzione ex art. 67 c. 1 lett. b) opera perché l'immobile è stato «dimora abituale di un familiare» — categoria che comprende il figlio (art. 5 c. 5 TUIR e Circ. AdE 12/E/2010) — per la maggior parte del periodo di possesso. Documentazione conservata: certificato di residenza del figlio + iscrizione universitaria. Plusvalenza da dichiarare: zero. Errore da evitare: chi non conserva la prova della residenza rischia l'accertamento anche in casi effettivamente esenti.

Fonti ufficiali

Fonti primarie e istituzionali consultate per redigere questa guida.

  1. Normattiva — DPR 917/1986 (TUIR) Art. 67 c. 1 lett. b) e b-bis) (plusvalenze immobiliari) e art. 68 (determinazione della plusvalenza) (consultata il 16 lug 2026)
  2. Normattiva — L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) Art. 1 commi 64-67 — Plusvalenze da cessione di immobili Superbonus (termine 10 anni) (consultata il 16 lug 2026)
  3. Normattiva — L. 266/2005 Art. 1 comma 496 — Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze immobiliari applicata dal notaio (consultata il 16 lug 2026)
  4. Agenzia delle Entrate Circolare 6/E del 13 febbraio 2006 — Plusvalenze immobiliari e immobili ricevuti in donazione (consultata il 16 lug 2026)
  5. Agenzia delle Entrate Circolare 13/E del 13 giugno 2024 — Chiarimenti sulla nuova disciplina delle plusvalenze da immobili Superbonus (consultata il 16 lug 2026)
  6. Normattiva — D.Lgs. 471/1997 Art. 1 e art. 13 — Sanzioni per infedele/omessa dichiarazione e omesso versamento (come riformati dal D.Lgs. 87/2024) (consultata il 19 lug 2026)
  7. Normattiva — D.Lgs. 87/2024 Riforma del sistema sanzionatorio tributario — riduzione sanzioni e nuovo ravvedimento operoso (in vigore dal 1° settembre 2024) (consultata il 19 lug 2026)
  8. Normattiva — L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) Art. 1 c. 30 — Rivalutazione a regime di terreni e partecipazioni con imposta sostitutiva 16% (consultata il 19 lug 2026)

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Domande frequenti

Quando si paga la plusvalenza sulla vendita di un immobile?

Solo se vendi entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione (10 anni per immobili con lavori Superbonus 110% conclusi dopo il 1° gennaio 2024) e l'immobile non è stato la tua abitazione principale — o di un familiare — per la maggior parte del periodo di possesso. Oltre i termini la plusvalenza è esente. I terreni edificabili sono sempre tassabili, indipendentemente dal periodo.

La prima casa è esente da plusvalenza?

Sì, se è stata effettivamente adibita ad abitazione principale tua o di un familiare per la maggior parte del periodo di possesso. Attenzione: non basta aver usufruito delle agevolazioni «prima casa» al rogito. La legge (art. 67 c. 1 lett. b TUIR) richiede la residenza anagrafica effettiva o comunque la dimora abituale, per la maggior parte del tempo intercorso tra acquisto e cessione.

Come si calcola la plusvalenza da vendita immobile?

Plusvalenza = corrispettivo di vendita − (prezzo di acquisto + imposte al rogito + notaio + provvigione agenzia + spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria documentate). Tutti i costi vanno provati con fatture, bonifici parlanti o atti notarili intestati al venditore. Per gli immobili Superbonus con sconto in fattura o cessione del credito valgono limitazioni specifiche (art. 68 TUIR come modificato dalla L. 213/2023).

Meglio IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva al 26%?

Dipende dal tuo reddito complessivo. Con scaglioni IRPEF 2026 (23% fino a 28.000, 35% fino a 50.000, 43% oltre) la sostitutiva 26% conviene se il reddito personale già supera i 28.000 €. Sotto quella soglia l'IRPEF ordinaria può risultare più bassa. La simulazione va fatta col commercialista prima del rogito: dopo l'atto la scelta è irreversibile.

La casa ricevuta in eredità è soggetta a plusvalenza se la vendo?

No: gli immobili acquisiti per successione sono sempre esenti da plusvalenza, a prescindere dai tempi e dal valore. Sugli immobili donati invece la regola è diversa: si applica la disciplina del donante (Circolare Agenzia Entrate 6/E/2006). Se il donante li possedeva da oltre 5 anni al momento della donazione, la vendita è esente; altrimenti la plusvalenza è imponibile in capo al donatario, calcolata sul costo storico sostenuto dal donante.

Posso dedurre le spese di ristrutturazione dalla plusvalenza?

Sì: manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamenti e opere di miglioria documentate con fattura e bonifico parlante si sommano al costo fiscale dell'immobile, riducendo la plusvalenza tassabile. Fa eccezione il caso Superbonus 110% con opzione sconto in fattura o cessione del credito: entro 5 anni dai lavori le spese non rilevano, tra 5 e 10 anni rilevano al 50%.

Chi versa l'imposta sostitutiva del 26%?

Il notaio, direttamente al rogito, trattenendola dal prezzo e versandola con F24. Devi comunicarglielo esplicitamente prima dell'atto: la richiesta viene formalizzata come dichiarazione resa in atto ex art. 1 c. 496 L. 266/2005. Se non chiedi la sostitutiva la plusvalenza va dichiarata nel modello Redditi PF (Quadro RL) dell'anno successivo e tassata con IRPEF ordinaria.

Ho fatto lavori Superbonus 110% sulla mia casa. Quando la vendo pago la plusvalenza?

Se la vendita avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus e non è stata la tua abitazione principale (o di un familiare) per la maggior parte del decennio, sì. Nel calcolo, se hai fruito del Superbonus con sconto in fattura o cessione del credito, entro 5 anni dai lavori quelle spese non aumentano il costo fiscale; tra 5 e 10 anni contano al 50%. Se hai usato la detrazione diretta in dichiarazione, contano al 100%.

Cosa succede se dimentico di dichiarare la plusvalenza?

Per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per infedele dichiarazione è del 70% della maggiore imposta (art. 1 D.Lgs. 471/1997 come riformato dal D.Lgs. 87/2024), minimo 150 €; l'omessa dichiarazione è punita con il 120% (minimo 250 €), ridotta al 75% se sanata entro il termine della dichiarazione successiva. Prima del 1° settembre 2024 valgono le vecchie forbici 90-180% e 120-240%. Il ravvedimento operoso consente forti riduzioni (da 1/10 a 1/6) purché non sia iniziata una verifica. Termini di accertamento: 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo per omessa dichiarazione).

Se vendo un immobile in comproprietà, ciascun comproprietario può scegliere sostitutiva o IRPEF?

Sì. La plusvalenza si imputa a ciascun comproprietario in proporzione alla quota di titolarità e ognuno esercita autonomamente l'opzione: uno può chiedere la sostitutiva 26% al notaio, l'altro tassare la propria quota in IRPEF ordinaria. La scelta va formalizzata in atto per il richiedente la sostitutiva; per gli altri comproprietari la dichiarazione avverrà l'anno successivo nel Quadro RL di ciascuno.

Posso rivalutare il costo di acquisto con perizia giurata per abbattere la plusvalenza?

Per i fabbricati no: la rivalutazione con perizia giurata e imposta sostitutiva è prevista solo per i terreni (edificabili o agricoli) e le partecipazioni. La misura è stata resa strutturale dall'art. 1 c. 30 L. 207/2024 con aliquota del 16% sul valore periziato al 1° gennaio di ogni anno. Per i fabbricati l'unica via per ridurre la plusvalenza è documentare tutti i costi inerenti (imposte al rogito, notaio, provvigione all'acquisto, ristrutturazioni).