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Iter d'acquisto

Proposta d'acquisto immobiliare: cos'è, quando è vincolante

La proposta d'acquisto è il documento con cui il potenziale compratore formalizza per iscritto l'offerta per un immobile. Vincola inizialmente solo l'acquirente per il termine indicato; se accettata dal venditore e l'accettazione è comunicata, diventa un contratto pienamente vincolante per entrambi.

CompravenditaAggiornato il 16 luglio 2026· 8 min di lettura

La proposta d'acquisto immobiliare è il primo atto formale con cui un potenziale compratore manifesta la volontà di acquistare un immobile a un prezzo e condizioni precise. Di norma è irrevocabile per il termine di validità indicato (art. 1329 c.c.): l'acquirente resta vincolato all'offerta, mentre il venditore è libero di accettarla, rifiutarla o attendere la scadenza.

Nel momento in cui il venditore firma per accettazione e l'accettazione viene comunicata all'acquirente (art. 1326 c.c.), la proposta si perfeziona in contratto vincolante per entrambe le parti: da quel momento è come un preliminare di compravendita a tutti gli effetti. In questa guida vediamo cosa deve contenere, come funziona la caparra, quando si può revocare, il ruolo dell'agenzia e l'obbligo di registrazione.

Proposta d'acquisto vs preliminare: la differenza chiave

La proposta d'acquisto vincola solo l'acquirente finché il venditore non l'accetta: l'offerente non può ritirarla nel termine di validità, ma il venditore non ha alcun obbligo. Il preliminare (compromesso) è invece un contratto bilaterale: obbliga entrambe le parti a stipulare il rogito.

Nella prassi italiana, la proposta accettata spesso contiene già tutti gli elementi del preliminare (prezzo, termini, caparra, condizioni sospensive) e viene direttamente seguita dal rogito, senza un compromesso separato. Il compromesso viene stipulato in una fase successiva quando servono tempi lunghi o tutele rafforzate come la trascrizione.

Cosa deve contenere una proposta valida

Perché la proposta possa produrre effetti giuridici deve indicare in modo chiaro:

  • Dati completi delle parti (anagrafica, codice fiscale, regime patrimoniale)
  • Descrizione dell'immobile con indirizzo e dati catastali (foglio, particella, subalterno)
  • Prezzo offerto e piano di pagamento (caparra, acconti, saldo al rogito)
  • Termine di validità della proposta (di solito 7-15 giorni)
  • Termine per il rogito o per la firma del compromesso
  • Caparra o deposito cauzionale (assegno tipicamente non trasferibile o assegno circolare)
  • Eventuali condizioni sospensive (ottenimento mutuo, esito verifiche urbanistiche)
  • Firma dell'acquirente e spazio per l'accettazione del venditore

Durata e irrevocabilità: quanto vale l'offerta

La proposta si presume irrevocabile per il termine indicato quando così dichiarato per iscritto (art. 1329 c.c.). Nei moduli standard delle agenzie il termine tipico è di 7-15 giorni, prorogabili per accordo scritto. Prima della scadenza l'acquirente non può ritirarla; se il venditore non risponde entro il termine, la proposta perde efficacia e la somma versata come caparra torna all'acquirente.

Se invece la proposta è formulata come revocabile, l'acquirente può ritirarla in qualsiasi momento prima dell'accettazione del venditore: è però una forma sconsigliata perché indebolisce la seria intenzione d'acquisto ed è raramente accettata dalle agenzie.

La caparra nella proposta d'acquisto

Insieme alla proposta l'acquirente consegna di norma un assegno (bancario non trasferibile o circolare) intestato al venditore, che resta trattenuto dall'agenzia in via fiduciaria. Le funzioni della somma cambiano in base all'esito:

  • Proposta accettata: la somma diventa caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. se così qualificata nel modulo, e viene consegnata al venditore. In caso di successivo inadempimento dell'acquirente, il venditore la trattiene; se inadempiente è il venditore, deve restituire il doppio
  • Proposta rifiutata: l'assegno viene restituito integralmente all'acquirente, senza conseguenze
  • Proposta non accettata entro la scadenza: la proposta decade e la somma torna all'acquirente

Accettazione: quando la proposta diventa vincolante

L'accettazione del venditore deve essere piena e comunicata all'acquirente (art. 1326 c.c.): la sola firma sul modulo, senza comunicazione, non perfeziona il contratto. Nella prassi delle agenzie, la comunicazione avviene con consegna a mano, PEC o raccomandata dell'accettazione firmata.

Un'accettazione con modifiche (prezzo diverso, termini diversi) non vale come accettazione ma come nuova controproposta, che a sua volta deve essere accettata dall'acquirente per perfezionare il contratto. Da qui l'importanza di leggere con attenzione ogni riga prima di firmare, sia lato acquirente sia lato venditore.

Condizioni sospensive: la clausola più importante

L'acquirente che ha bisogno del mutuo deve sempre inserire una condizione sospensiva espressa: senza clausola, la mancata delibera comporta la perdita della caparra. Formulazione tipica: 'La presente proposta è subordinata all'ottenimento, da parte dell'acquirente, di un mutuo dell'importo di € XXX, presso primario istituto bancario, entro il [data]. In caso di esito negativo il contratto si risolve automaticamente e la caparra viene restituita integralmente.'

Altre condizioni sospensive comuni: esito positivo di verifiche urbanistiche e catastali, cancellazione di ipoteche esistenti, rilascio dell'immobile da parte di inquilini entro una data, ottenimento di sanatorie in corso.

Registrazione della proposta: l'obbligo dell'agente

Quando la proposta viene stipulata tramite agenzia immobiliare, l'agente ha l'obbligo (art. 10 D.Lgs. 23/2011) di registrare la proposta accettata entro 20 giorni dall'accettazione, con pagamento di 200 € di imposta di registro (più bolli). L'imposta è dovuta anche se poi si stipula un compromesso o si va direttamente al rogito ed è scomputabile dalle imposte del rogito solo se la registrazione contiene già gli elementi essenziali del preliminare.

Se la proposta è stipulata senza agenzia, la registrazione è facoltativa ma consigliata per dare data certa al documento, soprattutto se la caparra è significativa o i tempi tra proposta e rogito sono lunghi.

Firmare in sicurezza: le verifiche prima della proposta

Prima di presentare un'offerta scritta è opportuno chiedere all'agenzia (o al venditore diretto):

  • Visura catastale e planimetria aggiornata, per verificare conformità e destinazione d'uso
  • Visura ipotecaria aggiornata (ipoteche, pignoramenti, servitù)
  • Atto di provenienza (rogito precedente o dichiarazione di successione)
  • Titoli edilizi (licenze, permessi di costruire, SCIA, condoni)
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità
  • Regolamento condominiale e ultime spese ordinarie/straordinarie
  • Eventuali contratti di locazione in essere e loro scadenza

Domande frequenti

La proposta d'acquisto è vincolante?

Sì, per l'acquirente: se dichiarata irrevocabile (formula standard nei moduli d'agenzia), non può essere ritirata entro il termine di validità (art. 1329 c.c.). Diventa vincolante anche per il venditore solo quando questi la firma per accettazione e l'accettazione viene comunicata all'acquirente (art. 1326 c.c.).

Posso revocare una proposta d'acquisto già firmata?

Se la proposta è irrevocabile (caso più comune), non puoi revocarla entro il termine di validità: se lo fai il venditore può trattenere la caparra e chiederti i danni. Puoi solo attendere la scadenza senza accettazione, oppure sperare che il venditore rifiuti. Una revoca è sempre possibile prima che il venditore l'abbia accettata solo se la proposta è espressamente formulata come revocabile.

Quanto dura una proposta d'acquisto?

Il termine di validità è liberamente pattuito tra le parti e viene scritto sul modulo. Nella prassi delle agenzie immobiliari è di solito 7-15 giorni, con possibilità di proroga per accordo scritto. Se il venditore non accetta entro il termine, la proposta decade e la caparra viene restituita.

Cosa succede se il venditore rifiuta la proposta?

L'agenzia (o il venditore) restituisce integralmente all'acquirente l'assegno consegnato con la proposta, senza conseguenze economiche. L'acquirente resta libero di presentare una nuova proposta con condizioni diverse, oppure di rivolgersi ad altri immobili.

Cosa succede se il venditore accetta e poi cambia idea?

Dopo l'accettazione comunicata, il contratto è perfezionato: se il venditore recede, l'acquirente ha diritto al doppio della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) oppure può chiedere in giudizio l'esecuzione forzata (art. 2932 c.c.) per ottenere comunque il trasferimento dell'immobile.

La proposta d'acquisto va registrata all'Agenzia delle Entrate?

Quando è stipulata tramite agenzia immobiliare, l'agente ha l'obbligo di registrarla entro 20 giorni dall'accettazione (art. 10 D.Lgs. 23/2011), con imposta fissa di 200 €. Senza agenzia la registrazione è facoltativa ma consigliata per dare data certa al documento, soprattutto con caparra significativa.

Serve una condizione sospensiva per il mutuo?

Assolutamente sì. Senza una clausola espressa che subordini la proposta all'ottenimento del mutuo (con importo, banca e termine chiari), la mancata delibera comporta la perdita della caparra. La clausola va negoziata e inserita prima di firmare, non dopo.

Posso presentare più proposte d'acquisto in contemporanea?

Tecnicamente sì, ma è rischioso: se ogni proposta è irrevocabile e più venditori accettano, sei contrattualmente obbligato verso tutti e rischi di perdere più caparre. Meglio presentare una proposta alla volta o formulare offerte espressamente revocabili (raramente accettate dalle agenzie).