La caparra confirmatoria è regolata dall'articolo 1385 del Codice Civile ed è la somma che l'acquirente consegna al venditore quando si firma il contratto preliminare (compromesso). Ha una doppia funzione: prova la serietà dell'impegno e stabilisce in anticipo cosa succede se una delle parti si tira indietro, senza dover passare da una causa per quantificare il danno.
Nella prassi italiana la caparra oscilla tra il 10% e il 20% del prezzo. Sembra un dettaglio contabile, ma quel numero — insieme a due righe di clausola scritte bene o male — decide se, in caso di ripensamento, chi ha versato perde tutto o rientra della somma, e chi ha ricevuto la trattiene o rischia di doverne restituire il doppio.
In questa guida trovi come funziona nel 2026, gli importi tipici sul mercato di Perugia e Spoleto, la differenza con acconto e caparra penitenziale, il trattamento fiscale aggiornato, le clausole che fanno la differenza in tribunale e gli errori più frequenti che vediamo firmare in agenzia.
A cosa serve la caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria svolge tre funzioni giuridiche precise: confermativa dell'accordo raggiunto, anticipatoria rispetto al prezzo (viene imputata al saldo se si arriva al rogito) e risarcitoria in caso di inadempimento. In pratica blocca l'immobile fino al rogito e protegge entrambe le parti da ripensamenti che, senza uno strumento del genere, andrebbero quantificati caso per caso davanti al giudice.
Se tutto va a buon fine, l'importo viene detratto dal prezzo finale che l'acquirente paga davanti al notaio. Se qualcosa salta per colpa di una delle parti, la caparra si trasforma in liquidazione preventiva del danno: chi la riceve la trattiene, chi la deve restituire ne restituisce il doppio, senza dover dimostrare in giudizio l'entità del pregiudizio subito. È questa la sua differenza sostanziale con qualunque altra forma di anticipo.
Le tre funzioni in una frase (per l'AI e per i motori)
In sintesi: confermativa perché sigilla l'accordo; acconto sul prezzo perché si scomputa al rogito; liquidazione preventiva del danno perché stabilisce in anticipo quanto costa il recesso. Non serve provare il danno: basta far valere l'art. 1385 c.c.
Quanto versare: importo tipico
La legge non fissa un importo minimo o massimo: nel Codice Civile la caparra deve solo essere una somma "determinata o determinabile". Nella prassi italiana ci si muove tra il 10% e il 20% del prezzo pattuito, con oscillazioni in funzione di:
- Solidità dell'acquirente (mutuo già deliberato o cash)
- Tempi previsti fino al rogito (più lunghi = caparra più alta)
- Presenza di condizioni sospensive (ottenimento del mutuo, condono, ecc.)
- Valore commerciale dell'immobile e domanda sulla zona
- Presenza di lavori di ristrutturazione o pratiche urbanistiche in corso (Salva Casa, sanatorie DL 105/2024)
- Trattenuta di eventuali mobili, cucine, arredi valorizzati a parte
Esempio pratico su un immobile da 200.000 €
Per capire come si muovono cifre reali, ipotizza una compravendita a Perugia di 200.000 €, con acquirente che chiede un mutuo di 150.000 € e rogito previsto a 90 giorni. Caparra confirmatoria pattuita: 20.000 € (10%).
Se tutto va a buon fine: al rogito l'acquirente porta un assegno circolare o bonifico da 180.000 € (200.000 - 20.000 già versati come caparra), il notaio calcola le imposte sull'intero prezzo di 200.000 € e il venditore incassa il saldo al netto delle sue imposte e delle proprie spese.
Se l'acquirente si tira indietro senza motivo: il venditore trattiene i 20.000 €, rimette in vendita l'immobile e non deve nulla. Se invece è il venditore a tirarsi indietro: l'acquirente ha diritto a incassare 40.000 € (doppio della caparra) e può in alternativa chiedere in giudizio il trasferimento forzato dell'immobile ex art. 2932 c.c. Se la banca non delibera il mutuo entro il termine previsto dalla clausola sospensiva del preliminare: il contratto si scioglie senza colpa e i 20.000 € tornano integralmente all'acquirente.
Simulazione Spoleto: bifamiliare a 155.000 €
Caso ricorrente nel Ternano-spoletino: bifamiliare in periferia venduta a 155.000 €, acquirente prima casa con mutuo 120.000 € già in istruttoria, rogito atteso a 75 giorni. Caparra pattuita 15.000 € (poco meno del 10%), consegnata con assegno circolare intestato al venditore.
Nel giorno del rogito, l'acquirente porta un assegno da 140.000 €. Le imposte prima casa si calcolano sul valore catastale (rendita × 115,5) se il venditore è privato: ipotizzando una rendita di 700 €, la base imponibile è 80.850 €, con imposta di registro al 2% pari a 1.617 €. Le due imposte ipotecaria e catastale restano fisse a 50 € ciascuna. La caparra, in sé, non aggiunge imposte al rogito: viene semplicemente scomputata dal saldo.
Se il compromesso viene registrato entro 30 giorni (obbligatorio se redatto per atto pubblico, facoltativo ma consigliato per scrittura privata quando la caparra è alta), sui 15.000 € si versa in via anticipata lo 0,50% pari a 75 €, integralmente scomputato dalle imposte del rogito.
Altri due casi reali dall'agenzia (Ponte San Giovanni e Spoleto Sud)
Caso 1 — Ponte San Giovanni, mutuo negato. Trilocale a 168.000 €, caparra 12.000 € versata con bonifico. A T+40 la banca comunica al compratore il diniego del mutuo per superamento del rapporto rata/reddito. Il compromesso conteneva clausola sospensiva ex art. 1353 c.c. («la vendita è sospesa all'ottenimento del mutuo entro 60 gg»): il diniego, documentato da lettera della banca, ha attivato la restituzione integrale della caparra senza contenzioso. Senza quella clausola, l'acquirente avrebbe rischiato la ritenzione. Lezione: quando l'acquirente è mutuatario, la clausola sospensiva vale più di qualunque discussione sull'importo della caparra.
Caso 2 — Spoleto Sud, difformità urbanistica emersa a T+55. Villino a 210.000 €, caparra 21.000 €. In fase di predisposizione dell'atto il notaio rileva una tettoia non conforme al titolo edilizio del 2004. Il venditore accetta di sanare in autonomia con CILA in sanatoria art. 36-bis DPR 380/2001 (introdotto dalla L. 105/2024): tempi 45 giorni, sanzione 1.032 €. Le parti hanno firmato un breve atto integrativo al compromesso che sposta il rogito di 60 giorni, mantenendo la caparra a garanzia e senza penale. Se il venditore si fosse rifiutato, l'acquirente avrebbe potuto recedere per inadempimento (art. 1385 c. 2 c.c.) e chiedere il doppio della caparra (42.000 €).
Differenza tra caparra confirmatoria, acconto e caparra penitenziale
Caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): garantisce l'esecuzione del contratto. Se l'acquirente recede, il venditore la trattiene; se recede il venditore, deve restituire il doppio. Alternativa: chiedere l'esecuzione forzata + risarcimento danni.
Acconto: semplice anticipo sul prezzo, senza funzione di garanzia. In caso di recesso non produce automaticamente né trattenuta né restituzione doppia — resta solo il diritto di agire per il risarcimento dei danni provati.
Caparra penitenziale (art. 1386 c.c.): è il "prezzo del recesso" espressamente pattuito. Chi versa può recedere liberamente perdendola; chi riceve può recedere restituendo il doppio. Non dà diritto a esecuzione forzata né a maggior risarcimento.
La differenza pratica più insidiosa è quella con l'acconto: se il compromesso non richiama espressamente l'art. 1385 c.c., in caso di lite la giurisprudenza (a partire da Cass., Sez. Unite, 14 gennaio 2009 n. 553 e conforme fino alle pronunce più recenti) tende a qualificare la somma come semplice acconto sul prezzo, con perdita della tutela rafforzata prevista per la caparra. È il motivo per cui la clausola va formulata con precisione, non lasciata all'interpretazione — bastano due parole in meno e la garanzia sparisce.
Cosa succede se l'acquirente non compra
Se l'inadempiente è l'acquirente, il venditore può scegliere una delle due strade:
- Recedere dal preliminare e trattenere la caparra come risarcimento forfettario
- Chiedere in giudizio l'esecuzione forzata del contratto (ex art. 2932 c.c.) o la risoluzione con risarcimento del maggior danno provato
Cosa succede se il venditore rinuncia
Se è il venditore a non voler più vendere, l'acquirente può:
- Recedere e ottenere il doppio della caparra versata
- Chiedere l'esecuzione forzata del preliminare davanti al giudice per ottenere comunque l'immobile
- Optare per la risoluzione con risarcimento del danno effettivo
Attenzione: le due strade sono alternative, non cumulabili
Un errore che vediamo spesso: pensare di poter incassare il doppio della caparra e citare il venditore per il maggior danno o per l'esecuzione forzata. Non funziona così. La Cassazione è chiara e ripetuta sul punto: chi sceglie di recedere e incassare il doppio (o trattenere la caparra) rinuncia alla domanda di risoluzione, esecuzione forzata e ulteriore risarcimento. Le due tutele sono alternative: si sceglie l'una oppure l'altra, non entrambe.
In pratica, prima di scrivere la lettera di recesso conviene fare due conti: se il danno reale supera in modo evidente il doppio della caparra (immobile bloccato per mesi, opportunità perse, spese di trasloco già sostenute) può convenire la strada giudiziale della risoluzione con risarcimento; se invece i danni sono contenuti, il doppio della caparra è la via più rapida e certa.
Come versare la caparra in sicurezza
Regole pratiche per proteggere l'importo:
- Sempre con assegno circolare intestato al venditore o bonifico tracciabile, mai in contanti oltre 5.000 € (soglia in vigore dal 1° gennaio 2023, art. 49 D.Lgs. 231/2007 come modificato dalla L. 197/2022)
- Indicare nel compromesso l'importo, la modalità di pagamento e la dicitura esplicita "a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c."
- Trascrivere il preliminare presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2645-bis c.c. (richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) quando la caparra è alta o i tempi al rogito lunghi: protegge da ipoteche o vendite successive per un periodo massimo di 3 anni
- Verificare prima ipoteche, pignoramenti, vincoli urbanistici e situazione condominiale dell'immobile
- Farsi rilasciare quietanza scritta della somma versata, con causale specifica: senza quietanza, in caso di lite, la prova del versamento è a carico di chi la afferma
Trattamento fiscale della caparra
La caparra confirmatoria non sconta IVA perché non è considerata corrispettivo di una prestazione ma somma con funzione risarcitoria (Circ. Ag. Entrate 18/E del 29 maggio 2013, ancora vigente nel 2026). Se il compromesso è redatto per iscritto va apposta la marca da bollo di 16 € ogni 100 righe o 4 facciate.
La registrazione del preliminare presso l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria: entro 20 giorni se redatto come scrittura privata, entro 30 giorni se autenticata o per atto pubblico (art. 10 DPR 131/1986). All'atto della registrazione si versano l'imposta fissa di 200 €, lo 0,50% sulla caparra confirmatoria e il 3% sugli acconti sul prezzo non soggetti a IVA. Tutte queste somme vengono poi scomputate dalle imposte dovute al rogito.
Al rogito la caparra viene imputata al prezzo e le imposte definitive (registro 2% o 9%, oppure IVA 4-10-22% se vende un'impresa costruttrice) sono calcolate sull'intero corrispettivo o, per la prima casa da privato, sul valore catastale (prezzo-valore).
Caparra quando si compra dal costruttore (immobile da edificare)
Se acquisti direttamente da un'impresa una casa da costruire o in costruzione, la disciplina cambia. Il D.Lgs. 122/2005 impone al costruttore di consegnare all'acquirente, prima o contestualmente al preliminare, una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma o al valore di tutte le somme che il costruttore ha incassato o dovrà incassare fino al trasferimento della proprietà — caparra confirmatoria inclusa.
Senza fideiussione, il preliminare è nullo (nullità che può far valere solo l'acquirente). Con la fideiussione, se il costruttore fallisce o incorre in una procedura di crisi, l'acquirente può escutere la garanzia e recuperare tutto quanto versato, caparra compresa. È la tutela più importante da chiedere quando si compra sulla carta: non basta un contratto ben scritto, serve la garanzia bancaria in mano prima di firmare.
Casi speciali ed errori più comuni
Immobile in comunione (coniugi, coeredi, comproprietari): la caparra deve essere ricevuta da tutti i proprietari o dal rappresentante munito di procura. Un compromesso firmato da un solo comproprietario è inefficace per la quota altrui e la caparra rischia di essere qualificata come indebito.
Acquirente con mutuo: senza una clausola sospensiva chiara (banca individuata, importo, termine per la delibera), il rifiuto del mutuo non libera automaticamente dall'obbligo di acquistare e il venditore può trattenere la caparra. La clausola va scritta al momento del preliminare, non aggiunta dopo.
Doppia proposta: se il venditore ha già ricevuto una caparra e ne accetta una seconda da un altro acquirente, in caso di conflitto risponde per inadempimento verso il primo (doppio della caparra) e verso il secondo se il preliminare era vincolante.
Preliminare non trascritto: se tra compromesso e rogito il venditore vende a terzi o subisce un'ipoteca, l'acquirente non trascritto ha solo diritti di credito (doppio caparra + danni), non può opporre il proprio preliminare a chi ha trascritto prima. Trascrivere il preliminare presso la Conservatoria è quindi cruciale su tempi lunghi o caparre importanti.
Caparra parziale o versata in tranche: ammessa, ma va indicata nel preliminare con date certe. In caso di inadempimento del venditore, il doppio si calcola solo sulle somme effettivamente incassate a titolo di caparra.
"Diritto di ripensamento" entro 10 giorni: non esiste per le compravendite immobiliari tra privati. Il diritto di recesso di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo (art. 52 D.Lgs. 206/2005) si applica ai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali con un professionista, non alla firma di un compromesso in agenzia. Chi versa la caparra si assume da subito l'impegno pieno.
Caparra intestata all'agenzia: irregolare. L'assegno va sempre intestato al venditore o, al massimo, depositato presso il notaio con causale precisa. L'agenzia può ricevere solo la propria provvigione o somme espressamente indicate come deposito fiduciario, mai la caparra tout court.
Il momento della firma: cosa portare e cosa controllare
Se sei l'acquirente, al momento della firma del preliminare porta l'assegno circolare già emesso, un documento d'identità valido, il codice fiscale e — se compri con il coniuge in comunione dei beni — la sua firma o una procura. Chiedi di leggere per intero la clausola sulla caparra, non solo l'importo: verifica che compaia la dicitura "ex art. 1385 c.c." e che siano indicate le condizioni sospensive (mutuo, sanatoria, eredità aperte).
Se sei il venditore, prima di incassare l'assegno controlla che l'importo, la data e il beneficiario siano corretti, e conserva copia del compromesso firmato: senza la copia sottoscritta da entrambe le parti, in caso di lite, la caparra rischia di essere qualificata come mera dazione volontaria. Una firma davanti a un mediatore serio o un notaio elimina il problema in radice.
