Firmare una proposta d'acquisto non è "prenotare" una casa: è assumersi, quasi sempre, un impegno irrevocabile per una-due settimane. È il momento in cui l'acquirente dice al venditore "a queste condizioni compro davvero", mettendo per iscritto prezzo, tempi di rogito, caparra e — se serve il mutuo — la clausola che protegge il denaro versato. Nella prassi delle agenzie umbre è il primo documento che gira, ben prima del compromesso, ed è anche quello dove si concentrano gli errori più costosi.
Il meccanismo giuridico è quello dell'art. 1329 del Codice civile: chi propone resta vincolato per il termine indicato, il venditore no. Diventa un contratto bilaterale — cioè vincolante anche per chi vende — solo quando l'accettazione arriva a conoscenza dell'acquirente ai sensi dell'art. 1326 c.c.: consegna a mano, PEC o raccomandata firmata. Da quel momento la proposta accettata produce gli stessi effetti di un preliminare: chi si tira indietro perde la caparra (o ne restituisce il doppio), e la controparte può chiedere in giudizio il trasferimento coattivo dell'immobile con l'art. 2932 c.c.
In questa guida — pensata per chi compra a Perugia, Spoleto e nel resto dell'Umbria — vediamo cosa deve contenere la proposta perché regga in caso di contenzioso, come si gestisce la caparra tra assegno e bonifico, quali condizioni sospensive vanno sempre inserite, quando scatta l'obbligo di registrazione entro 20 giorni, come si negozia una controproposta senza restare bloccati, e quali errori ricorrenti vediamo settimana dopo settimana in agenzia.
Proposta d'acquisto vs preliminare: la differenza chiave
La proposta d'acquisto vincola solo l'acquirente finché il venditore non l'accetta: l'offerente non può ritirarla nel termine di validità, ma il venditore è libero di rifiutare, accettare o attendere la scadenza. Il preliminare (o compromesso) è invece un contratto bilaterale che nasce già firmato dalle due parti e le obbliga entrambe a stipulare il rogito entro una certa data.
Nella prassi italiana la proposta accettata contiene quasi sempre tutti gli elementi essenziali del preliminare — prezzo, termini, caparra, condizioni sospensive, data del rogito — e in molti casi si arriva direttamente al notaio senza compromesso separato. Il compromesso vero e proprio si stipula quando servono tempi lunghi (immobili in costruzione, eredità da definire) o quando si vuole la tutela forte della trascrizione ex art. 2645-bis c.c., che protegge l'acquirente da ipoteche e pignoramenti iscritti dopo la firma.
Regola operativa: se dalla proposta al rogito passano più di 60-90 giorni, o se il prezzo supera i 300.000 €, chiedete al notaio se conviene stipulare un preliminare trascritto. Il costo aggiuntivo (~1.500-2.500 € di onorario e imposte) è molto inferiore al rischio di un pignoramento sopravvenuto.
Cosa deve contenere una proposta valida
Molti moduli precompilati che girano in rete sono generici e producono contenzioso. Una proposta scritta bene indica in modo puntuale:
- Dati completi delle parti (anagrafica, codice fiscale, regime patrimoniale)
- Descrizione dell'immobile con indirizzo e dati catastali (foglio, particella, subalterno)
- Prezzo offerto e piano di pagamento (caparra, acconti, saldo al rogito)
- Termine di validità della proposta (di solito 7-15 giorni)
- Termine per il rogito o per la firma del compromesso
- Caparra o deposito cauzionale (assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, di norma 5-10% del prezzo)
- Eventuali condizioni sospensive (ottenimento mutuo, esito verifiche urbanistiche)
- Regolamentazione delle pertinenze (cantina, garage, posto auto) con dati catastali distinti
- Provvigione d'agenzia dovuta e momento in cui matura (di norma: accettazione della proposta)
- Modalità di consegna dell'immobile e stato in cui viene ceduto (libero, locato, arredato)
- Firma dell'acquirente e spazio per l'accettazione del venditore
Assegno o bonifico: come si gestisce la caparra
Nel 98% delle proposte umbre la caparra viaggia con assegno bancario non trasferibile o circolare intestato al venditore e materialmente consegnato all'agenzia, che lo trattiene in via fiduciaria fino all'esito della trattativa. È la forma più tutelante per l'acquirente: se il venditore rifiuta, l'assegno torna indietro senza mai essere stato incassato.
Dal 2022 è ammesso anche il bonifico in favore del venditore, ma con una cautela: se la proposta non viene accettata, la restituzione richiede un secondo bonifico e può creare attriti. Per questo, quando si sceglie il bonifico, in agenzia lo indirizziamo su conto vincolato dell'agenzia o su conto notarile dedicato, con causale chiara ("deposito fiduciario per proposta d'acquisto immobile Fg. X, Part. Y") e clausola di restituzione automatica in caso di mancata accettazione.
Attenzione al limite antiriciclaggio: il D.Lgs. 231/2007 vieta trasferimenti di contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000 € (soglia in vigore dal 1° gennaio 2023). Una caparra in contanti oltre questa soglia è nulla e la Guardia di Finanza segnala. Sotto i 5.000 € è tecnicamente possibile, ma sconsigliato: senza traccia bancaria è difficile provarne l'esistenza in caso di contenzioso.
Durata e irrevocabilità: quanto vale l'offerta
La proposta si presume irrevocabile per il termine indicato quando così dichiarato per iscritto (art. 1329 c.c.). Nei moduli standard delle agenzie il termine tipico è di 7-15 giorni solari, prorogabili solo per accordo scritto delle parti (una telefonata o un'email non basta a rimettere in vita una proposta scaduta). Prima della scadenza l'acquirente non può ritirarla; se il venditore non risponde entro il termine, la proposta perde efficacia e la somma versata torna integralmente all'acquirente.
Se invece la proposta è formulata come revocabile, l'acquirente può ritirarla in qualsiasi momento prima dell'accettazione del venditore: è però una forma sconsigliata perché indebolisce la serietà dell'offerta ed è raramente accettata dai venditori — quasi mai dalle agenzie strutturate. La revoca deve comunque essere comunicata al venditore prima che questi comunichi l'accettazione: se le due comunicazioni si incrociano, prevale quella arrivata per prima al destinatario.
Un dettaglio spesso ignorato: durante il termine di irrevocabilità l'acquirente non può presentare altre proposte irrevocabili sullo stesso immobile o su immobili alternativi, perché rischia di ritrovarsi contrattualizzato due volte. Se state trattando su più case in parallelo, formulate le proposte con decadenza scaglionata (7 giorni la prima, 3 giorni la seconda che parte solo se la prima decade) o chiedete al vostro agente di negoziare termini brevissimi.
La caparra nella proposta d'acquisto
L'entità della caparra è liberamente pattuita: nella prassi umbra si aggira tra il 5% e il 10% del prezzo (per un appartamento da 220.000 € significa 11.000-22.000 €). Cifre inferiori al 5% offrono poca tutela al venditore; superiori al 15% penalizzano l'acquirente in caso di problemi. Le funzioni della somma cambiano in base all'esito della trattativa:
- Proposta accettata: la somma diventa caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. se così qualificata nel modulo (la qualifica va scritta espressamente, altrimenti si presume acconto prezzo) e viene consegnata al venditore. In caso di successivo inadempimento dell'acquirente, il venditore la trattiene; se inadempiente è il venditore, deve restituire il doppio
- Proposta rifiutata: l'assegno viene restituito integralmente all'acquirente, senza conseguenze
- Proposta non accettata entro la scadenza: la proposta decade automaticamente e la somma torna all'acquirente, senza necessità di formalità
- Proposta con condizione sospensiva non avverata (es. mutuo negato): il contratto si risolve di diritto e la caparra viene restituita integralmente, purché la condizione sia stata scritta bene
Accettazione: quando la proposta diventa vincolante
L'accettazione del venditore deve essere piena e comunicata all'acquirente ai sensi dell'art. 1326 c.c.: la sola firma sul modulo, senza comunicazione formale, non perfeziona il contratto. Nella prassi delle agenzie la comunicazione avviene con consegna a mano dell'originale controfirmato, invio via PEC o raccomandata A/R. Va conservata prova della data di ricezione, perché da lì decorrono i termini per il rogito e per la registrazione.
Un'accettazione con modifiche — anche minime, come uno spostamento di 15 giorni sulla data del rogito o l'aggiunta di una clausola sul rilascio dell'immobile — non vale come accettazione ma come nuova controproposta ex art. 1326 comma 5 c.c., che a sua volta deve essere accettata dall'acquirente per perfezionare il contratto. Fino a quel momento l'acquirente è libero di non accettarla e recuperare l'assegno.
In agenzia gestiamo la controproposta come un secondo documento firmato dal venditore, restituito all'acquirente per accettazione entro un nuovo termine breve (spesso 3-5 giorni). È il modo più pulito di gestire una trattativa a più giri, senza confondere date e clausole.
Condizioni sospensive: la clausola più importante
L'acquirente che ha bisogno del mutuo deve sempre inserire una condizione sospensiva espressa: senza clausola, la mancata delibera comporta la perdita della caparra, e la Cassazione (sent. 22046/2018) è granitica sul punto. La formulazione va calibrata con precisione, indicando importo minimo, durata massima, spread accettabile e termine entro cui produrre la delibera. Formulazione operativa consigliata:
*"La presente proposta è subordinata all'ottenimento, da parte dell'acquirente, di un mutuo ipotecario di importo non inferiore a € [XXX.XXX], durata minima 25 anni, TAN non superiore al [X,XX]%, da erogarsi da parte di primario istituto bancario italiano, con delibera definitiva da produrre entro il [gg/mm/aaaa]. In caso di esito negativo, il contratto si risolve automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c. e la caparra viene restituita integralmente all'acquirente entro 10 giorni."*
Altre condizioni sospensive frequenti nei rogiti umbri: esito positivo delle verifiche urbanistico-catastali (utilissima quando si compra in centro storico a Perugia o in casali di campagna, dove la conformità dichiarata va sempre verificata); cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui in ammortamento; rilascio dell'immobile da parte di inquilini o comodatari entro una certa data; ottenimento di sanatorie edilizie in corso di istruttoria (fondamentale dopo il DL Salva Casa 105/2024, che ha ampliato le possibilità di sanatoria).
Regola d'oro: la condizione sospensiva deve essere oggettiva, dettagliata e con termine certo. Formule vaghe come "salvo buon fine del mutuo" o "subordinato all'ottenimento del finanziamento" sono state ritenute inefficaci in giudizio perché rimettono l'esito al mero arbitrio dell'acquirente.
Registrazione della proposta: l'obbligo dell'agente
Quando la proposta viene stipulata tramite agenzia immobiliare, l'agente ha l'obbligo — imposto dall'art. 10 comma 1 del DL 23/2011 conv. in L. 106/2011 — di registrare la proposta accettata entro 20 giorni dall'accettazione, con pagamento di 200 € di imposta fissa di registro più 16 € di imposta di bollo ogni 4 facciate. L'obbligo si aggiunge (non sostituisce) a quello di iscrizione del contratto di mediazione nel Registro delle Imprese.
L'imposta di registro dei 200 € è scomputabile dall'imposta di registro del rogito definitivo solo se la scrittura registrata contiene già gli elementi essenziali del preliminare (identificazione dell'immobile, prezzo, caparra) e viene richiamata nel rogito notarile. In pratica il notaio, quando vede la proposta registrata correttamente, la valorizza in atto e recupera i 200 € pagati.
Se la proposta è stipulata senza agenzia (compravendita diretta tra privati), la registrazione è facoltativa ma consigliata quando la caparra è significativa (>10.000 €) o i tempi tra proposta e rogito superano i 60 giorni: dà data certa al documento ex art. 2704 c.c. e blocca eventuali contestazioni sull'antecedenza rispetto a ipoteche successive.
Attenzione: l'omessa registrazione da parte dell'agente non rende nulla la proposta ma espone l'agente a sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. In caso di controllo, la sanzione può essere addebitata all'agenzia inadempiente.
Firmare in sicurezza: le verifiche prima della proposta
Firmare senza aver visto la documentazione dell'immobile è l'errore più costoso che vediamo fare. Prima di presentare un'offerta scritta, chiedete all'agenzia (o al venditore diretto) e leggete di persona:
- Visura catastale e planimetria aggiornata, per verificare conformità e destinazione d'uso
- Visura ipotecaria aggiornata (ipoteche, pignoramenti, servitù, trascrizioni pregiudizievoli degli ultimi 20 anni)
- Atto di provenienza (rogito precedente o dichiarazione di successione)
- Titoli edilizi (licenze, permessi di costruire, SCIA, condoni)
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità
- Regolamento condominiale e ultime spese ordinarie/straordinarie
- Eventuali contratti di locazione in essere e loro scadenza
- Verbali di assemblea degli ultimi 12-24 mesi, per intercettare lavori straordinari deliberati ma non ancora pagati
- Certificazione di conformità degli impianti (elettrico, gas, riscaldamento) o dichiarazione di rispondenza
Esempio numerico: proposta a Perugia da 240.000 €
Prendiamo un appartamento in zona Elce (Perugia) messo a 240.000 €. La coppia interessata offre 228.000 €, con mutuo da 180.000 € su 30 anni. Ecco come si struttura una proposta ben scritta:
- Prezzo offerto: 228.000 €
- Caparra confirmatoria: 15.000 € (6,6% del prezzo) con assegno circolare
- Acconto alla firma del compromesso: 15.000 € entro 45 giorni dall'accettazione
- Saldo al rogito: 198.000 € (di cui 180.000 € da erogazione mutuo)
- Termine di irrevocabilità: 10 giorni solari dalla presentazione
- Termine per il rogito: entro 120 giorni dall'accettazione
- Condizione sospensiva mutuo: importo minimo 175.000 €, TAN ≤ 3,80%, delibera entro 75 giorni
- Provvigione agenzia: 4% + IVA (nostro standard), maturata all'accettazione
- Spese di registrazione: 200 € + bolli a carico dell'acquirente (scomputabili al rogito)
Errori operativi frequenti a Perugia e Spoleto
Dopo migliaia di trattative gestite, ecco gli errori che vediamo ripetersi con più regolarità e che, quasi sempre, costano soldi o mesi persi:
- Firmare senza la condizione sospensiva mutuo anche quando servirà: l'acquirente pensa "tanto la banca mi ha detto ok" e perde la caparra quando la delibera slitta o cambia importo
- Caparra troppo bassa (2-3%) chiesta dall'agente per "far passare" l'offerta: se il venditore recede, l'unica tutela è chiedere il doppio di poco, quindi in pratica si finisce a fare causa
- Termine di irrevocabilità troppo lungo (30 giorni): l'immobile viene ritirato di fatto dal mercato per un mese, e se poi il venditore rifiuta l'acquirente ha perso tempo su altre trattative
- Mancata indicazione delle pertinenze: cantina e posto auto scompaiono dall'atto perché non erano stati richiamati nella proposta con dati catastali distinti
- Proposte fatte a voce e formalizzate solo dopo l'accordo economico: non hanno alcun valore giuridico e chi "aveva vinto" la trattativa spesso si vede scavalcare
- Consegna dell'assegno direttamente al venditore senza deposito fiduciario: se la trattativa salta e il venditore incassa, il recupero passa per un decreto ingiuntivo
Altri due casi reali in Umbria
Due trattative concluse nei primi mesi del 2026 raccontano bene quanto pesi la formulazione della proposta rispetto all'aritmetica del prezzo. Le condizioni sospensive fanno la differenza tra un impegno reversibile e la perdita della caparra.
- Villetta a Ponte Felcino (Perugia), prezzo 265.000 € — coppia con mutuo richiesto a due istituti. Proposta con caparra confirmatoria di 18.000 € (6,8%), termine di irrevocabilità 12 giorni, rogito entro 110 giorni, condizione sospensiva mutuo scritta in modo puntuale: importo minimo 200.000 €, TAN massimo 3,60%, delibera entro 70 giorni. Una delle due banche ha deliberato per soli 190.000 €: la condizione sospensiva non si è avverata, il contratto si è risolto ex art. 1353 c.c. e la caparra è tornata integralmente all'acquirente entro 8 giorni. Senza quella formulazione (importo minimo esplicito, non «l'importo necessario»), la Cassazione avrebbe considerato l'inadempimento imputabile all'acquirente e la caparra sarebbe rimasta al venditore.
- Casale a San Giacomo di Spoleto, prezzo 340.000 € — acquirente da Milano, immobile con difformità catastali sanabili ex art. 36-bis DPR 380/2001 nella formulazione post DL Salva Casa (L. 105/2024). Proposta con caparra 25.000 € e doppia condizione sospensiva: (i) esito positivo delle verifiche urbanistico-catastali entro 45 giorni, (ii) presentazione della sanatoria e rilascio del provvedimento comunale entro 120 giorni. L'Ufficio Tecnico di Spoleto ha rilasciato l'accertamento di conformità in 92 giorni: la seconda condizione si è avverata, il rogito è andato a buon fine con la conformità già a posto. La proposta è stata registrata in 14 giorni con imposta fissa 200 €, scomputata al rogito. Costo aggiuntivo per l'acquirente: solo l'imposta anticipata, recuperata in atto.
